TERZA LETTERA APERTA A MARIO: SECONDA ED ULTIMA PARTE

Segue dal post precedente (13 Novembre 2017).

I primi riferimenti “telegrafici” sull’argomento sono contenuti nel post del 17 luglio 2017.

L'”evento” cui faccio cenno più volte in questo post è, ovviamente, quello del 6 luglio 2017.

 

Voglio subito chiarire, al di là di quanto già fatto nel citato post, i motivi che mi hanno spinto a scrivere, ancora e dettagliatamente,  di un evento di per sè insignificante, privo di interesse generale e, oltretutto, strettamente privato.

In una situazione di normalità non mi sarei mai sognato di perdere tempo (e farlo perdere ai miei quattro followers) per affrontarlo nel dettaglio. Il fatto è che con il passare dei giorni e con l’ampliamento delle informazioni, diciamo, diagnostiche, che mano a mano si sono aggiunte, l’aggettivo (ed il relativo avverbio) più congruente si è trasformato da considerevolmente banale a fin troppo inquetante/rilevante.

Quindi, nel prosieguo, in ottemperanza a quanto dichiarato in chiusura del post sopra indicato, intendo esporre le certezze ivi accennate, nonché alcune mie opinioni al riguardo, tenendo sempre ben distinte le une dalle altre, al fine di non creare commistioni, come sovente siamo costretti a rilevare, specie in alcuni articoli di giornale, fra fatti ed opinioni.

All’inizio questo approccio mi sembrava comodo anche per evitare di parlarne ulteriormente in successivi post (chi mi conosce può capire quanto disagio mi arrechi affrontare questioni del genere). Poi, ripensandoci, mettendo insieme i pro ed i contro, valutando il tutto in maniera meno emotiva e, quindi, con la giusta freddezza, mi sono convinto dell’utilità, se non della necessità, di ritornare sull’argomento in  questo blog. Cosa che farò certamente quando lo riterrò opportuno.

Veniamo alle certezze.

  • Prima certezza: in vita mia non ho mai subito disturbi intestinali significativi (le pochissime volte che mi è accaduto qualcosa del genere è risultato essere sempre di dimensioni molto contenute e sempre gestibile con, diciamo, assoluta tranquillità).
  • Seconda certezza: prima dell'”evento” il mio stato fisico era assolutamente normale (non avevo assunto alimenti atti a favorirlo, non avevo assunto farmaci diversi da quelli che assumo ormai da molti anni, non avevo sintomi prodròmici su tale versante).
  • Terza certezza: subito dopo l'”evento” tutto è ritornato nella più completa normalità.
  • Quarta certezza: anche nel medio-lungo periodo (sono passati ormai più di sei mesi dall'”evento”) il mio stato fisico è ritornato  e si è mantenuto, sotto tale specifico profilo, del tutto normale.
  • Quinta certezza: l'”evento” si è manifestato in maniera inaspettata, molto veloce e molto forte, ancora una volta come mai accadutomi nei miei non pochi anni di vita, sia prima, sia (si badi bene) dopo.
  • Sesta certezza: nei giorni successivi a quello dell'”evento” sono emersi altri sintomi molto strani; più specificatamente è emersa una situazione infiammatoria alle parti interne della bocca, in particolare la lingua, ed alle narici, in una forma mai avuta prima; situazione infiammatoria che è proseguita per molto tempo (riguardo alle narici la situazione continua tutt’ora sporadicamente: infiammazione e microsanguinamenti).
  • Settima certezza: successivamente, avendo dovuto fare delle analisi mediche per altro motivo, mi è stato diagnosticato uno stato infiammatorio non banale che ho dovuto curare con farmaci piuttosto “robusti”. In prima battuta non riuscivo a spiegarmi le cause di questa situazione avendo, nei giorni precedenti, svolto attività che poco hanno a che fare con processi infiammatori nei termini evidenziati dalle citate analisi. Solo al momento in cui ho individuato la vera causa tutti i tasselli del mosaico hanno trovato adeguata e congruente collocazione.
  • Ottava certezza: pur non avendo mai sofferto di disturbi intestinali mi è capitato di osservarne i sintomi su chi ne soffre e posso dire che tali sintomi sono enormemente diversi da quelli da me riscontrati nell”‘evento”.

Bene. Tutto quanto sopra impone di arrivare alle deduzioni indicate nel citato post: le cause di questo “evento” sono assolutamente esogene, sia con riferimento al mio stato fisico, sia con riferimento a quanto da me assunto prima dell”evento”. Più esplicitamente, occorre ipotizzare, direi obbligatoriamente, che poco prima dell’evento io abbia assunto, per via aerea (vale a dire tramite inspirazione), qualche sostanza che ha provocato il “fenomeno” più volte citato.

Vengo adesso alle mie opinioni (passiamo quindi al campo delle ipotesi)

Dato che sono assolutamente certo di non aver assunto “volontariamente” alcunché poco prima dell'”evento” e tenuto conto di quanto sopra, non posso che dedurre che la suddetta “assunzione” sia stata provocata da terze persone.

Ora, qualche lettore potrebbe dirmi: non capisco perché te la prendi tanto per un evento tutto sommato poco rilevante e che, per di più, non ti ha provocato danni significativi.

Il problema non è questo. Il problema si fa serio, se ci pensate bene, non appena focalizziamo adeguatamente la questione e proviamo a traslarla da un contesto tutto sommato banale a dei contesti (e, quindi, ad azioni) ben più “gravi”. Non so a voi ma a me provoca un marcato stato di inquietudine. Se un branco di balordi, a mio giudizio criminali e mafiosi, risulta essere in grado di organizzare un evento del genere, dove è in grado di arrivare “mettendo in campo” tutta la “potenza di fuoco” di cui dispone?

Mi spiego meglio. Se è pur vero che l'”evento” è risultato essere, alla fin fine, pressoché insignificante, non si può escludere (anzi) che chi ha organizzato il tutto possa essere in grado di colpire in maniera ben più pericolosamente  efficace.

Altri potrebbero dirmi: perché non hai provveduto a fare le opportune segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti? Per quel poco che conosco di questioni giudiziarie credo che uno “stupido” evento quale quello indicato e in assenza di prove sufficientemente precise a carico di chicchessia si risolverebbe in un nulla di fatto. Le mie convinzioni (sono comunque convinzioni) si basano su sfumature, allusioni, labili incroci fra atteggiamenti e parole dette, piccoli fatti di per sé insignificanti, mutamenti nei comportamenti di alcune persone, ecc. Vale a dire su una serie di cose che non fanno, anche tutte insieme, un “pacchetto” di prove sufficienti per tentare qualcosa di concreto. Niente di probante, come mi sembra dicono gli addetti ai lavori. E senza contare l’ulteriore certezza che il suddetto branco si farebbe in quattro per rendere il tutto quanto più possibile ridicolo.

Comunque sia, essere addivenuto a questo convincimento mi sarà molto utile nel prosieguo (detrattore occulto). E, tornando all’argomento, va da sé che laddove emergessero indizi/elementi sufficientemente significativi non mancherò di fare le opportune segnalazioni a chi di dovere e, quindi, di darne contezza ai miei quattro followers. Chissà perché in questo preciso momento mi è venuto alla mente un proverbio che, da bambinetto (pensate quindi quanti anni fa) mi diceva la mia nonna Faustina: “col tempo e con la paglia si matura la sorba e la canaglia”.

Ma voglio essere sincero fuori misura. Questa volta, per quanto detto nei due precedenti paragrafi,  ho la presunzione di sapere chi sono i responsabili di tutto ciò. E vi confesso che, in prima battuta, il desiderio di ricorrere alla “giustizia fai da te” è stato forte. Un desiderio subito “rientrato” in quanto i miei trascorsi di vita mi hanno insegnato a:

  1. non accettare provocazioni;
  2. non adottare mai atteggiamenti violenti/coercitivi;
  3. quindi, e più in generale, operare sempre e comunque alla luce del sole e nel pieno rispetto delle regole (le leggi).

Questa “novità”, fra l’altro, credo renderà meno ansioso quel mio amico commerciante che ogni volta che lo incontro mi guarda con una certa preoccupazione, come se avesse paura di dire una parola “di troppo” che possa indurmi ad annoverarlo fra I “veicolatori qualificati” del detrattore occulto.

E poi rimane, ancora una volta, la “grande” incognita del perché (qual’è il motivo che ha spinto questi “signori” ad organizzare il tutto? quale l’obiettivo? quale il messaggio?). Non essendo pratico di comportamenti mafiosi non sono al momento in grado di dare un’ unica risposta.  Me ne sovvengono almeno tre o quattro. Comunque, se e quando riuscirò ad avere idee chiare sull’argomento non mancherò di riportarle in questo blog.

Tuttavia c’è un’altra ragione (ultima ma non meno importante), di carattere ben più generale, che mi ha spinto a parlare di questo “stupido” accadimento molto personale. La prendo larga per ben spiegarmi. Da non poco tempo ho l’impressione di vivere in una realtà sociale dove i segreti, i silenzi, gli intrecci perversi (altro che groviglio armonioso!), le cose oscure, peraltro a volte farciti, sempre a mio modesto avviso, di venature criminose e mafiose, sono fin troppo radicati. Queste opacità, queste propensioni all’intrigo e ad “operare sotto traccia” ritengo siano alcune delle  cause, se non le più importanti, che hanno portato ai disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Ed è anche mia opinione, come già detto, che l’arma più potente per combattere tale situazione sia, appunto, la trasparenza. Io il mio piccolo contributo spero di averlo dato con quanto scritto in questo blog fino ad ieri ed, anche, con il contenuto di questo post (nonché con i post che scriverò nel futuro). Molte sono le persone per bene che ho avuto modo di conoscere. Ma per ribaltare la situazione di cui sopra non è sufficiente essere persone per bene. Bisogna anche essere assolutamente impermeabili agli atteggiamenti omertosi.

Se poi l’obiettivo era quello di “invitarmi” (uso un eufemismo) a cessare di scrivere su questo blog degli argomenti per cui l’ho costituito, devo dire che questo evento ha sortito l’effetto diametralmente opposto. E’ più forte di me. Quando sento “odore” di minacce e/o intimidazioni, anche se solo implicite, non posso fare a meno di adoperarmi perché accada l’esatto contrario di quello che il branco si aspetta. Quindi io continuerò ad “alimentare” questo blog ed, anche, a mantenere intatto il mio modo di vivere (dando così una grossa mano a chi intendesse procedere in analoghe strategie). Solo una mia eventuale “dipartita”, o “invalidazione”, potrebbe porre fine a questo blog. Nondimeno voglio comunque informare chi di dovere che io non ho e non ho mai avuto intenzioni suicide.

Mi sembra quasi inutile ribadire che qualsiasi intervento [sotto qualsiasi forma, anche anonima, e con qualsiasi contenuto (di approvazione, di disapprovazione, con suggerimenti, con critiche feroci, con offese più o meno pesanti, ecc.)] sull’argomento sarà oltremodo gradito.

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULLE BANCHE: BREVI AGGIORNAMENTI

Di questo argomento mi sono occupato nei post del 13 novembre 2016, del 31 gennaio 2017 e del 12 settembre 2017.

Al momento in cui scrivo queste concise note mi verrebbe da dichiarare che le speranze che la citata Commissione arrivi a conclusioni sufficientemente confacenti alla domanda di verità che proviene da una parte significativa del paese sono notevolmente diminuite.

Ma procediamo con ordine.

Partiamo dalla composizione dei relativi organi dirigenti.

Il 27 settembre 2017 abbiamo appreso dell’elezione, con buon ritardo, del Presidente: l’Onorevole Pierferdinando Casini, attualmente senatore di Alternativa popolare, con la maggioranza assoluta (21 voti) alla prima votazione.

Successivamente sono stati eletti gli altri membri dell’Ufficio di presidenza.

i due Vicepresidenti sono: Renato Brunetta, senatore di Forza Italia, e Mauro Maria Marino, senatore del Partito Democratico.

I due segretari sono:  Paolo Tosato, senatore della Lega Nord,e Zeller Karl, senatore di Per le autonomie.

Gli scettici si sono subito affrettati ad affermare che si è di fatto affossato la Commissione medesima in quanto con questi organi dirigenti non le si è dato una significativa discontinuità con il passato.

Per la precisione occorre dire che non pochi sono coloro che si dimostrano scettici, non tanto con riferimento a tale Commissione, quanto con riferimento a tutte le Commissioni parlamentari di inchiesta.

Gli ottimisti dicono invece che in questo modo si è evitato che la Commissione possa essere indirizzata verso posizioni di parte e/o estremistiche che potrebbero portare, più che alla ricerca della verità, a screditare questo o quel partito/movimento.

Come a suo tempo ipotizzato in questo blog, tale Commissione avrà vita breve: fino alla fine della legislatura; quindi nessuna possibilità di prolungarne l’attività nella successiva.

Comunque sia prima di avventurarmi in giudizi definitivi ho deciso di aspettare la fine dei lavori. Questi i motivi che potrebbero “rovesciare” l’approccio pessimistico e condurre ad un documento finale adeguatamente soddisfacente:

  • la presenza, in commissione, di persone competenti ed affidabili;
  • la presenza, sempre in commissione, di partiti/movimenti che sembrano intenzionati a fare sul serio;
  • la volontà di alcuni giornalisti e di alcune associazioni dei consumatori di, come dire, fare le bucce ai lavori della commissione;
  • la “pressione popolare” che con il passare del tempo sembra divenire sempre più incalzante

In questi ultimi tempi, come avrete notato, stiamo assistendo ad una forte “sovraesposizione” delle informazioni riguardanti questo specifico argomento. Ragione per cui intervenire ancora, ai fini meramente descrittivi, potrebbe risultare assolutamente ridondante. Quindi assolutamente inutile. Per questo motivo eviterò di trattare l’argomento prima della pubblicazione del documento conclusivo, salvo eventi particolarmente eclatanti e/o la necessità impellente di aggiornare le mie opinioni.

APPELLO PER SIENA: ANCORA SULLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO

Di questo argomento mi sono occupato nei post del 13 novembre 2016 e del 31 gennaio 2017. La mia attenzione originaria era derivata dal fatto che, all’inizio, si parlava della costituzione di una Commissione d’inchiesta sul dissesto finanziario del Monte dei Paschi di Siena, divenuta poi Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario (riguardante quindi anche, ma non solo, il Monte dei Paschi) (cfr i due post sopra citati). Ed in merito a tale “metamorfosi” ebbi modo di dichiarare testualmente: “….rimango favorevole alla costituzione della più volte citata commissione di inchiesta “onnicomprensiva” pure se con qualche preoccupazione in più. Preoccupazione che cercherò di “fugare”, nel mio piccolo, seguendo i relativi lavori se e quando verranno resi disponibili, ed, anche, dandone contezza ai miei quattro followers”.

Bene. Secondo me è arrivato il momento di verificare se questa mia dichiarazione rimane valida o se, invece, sono sopravvenuti elementi che ne impongono una revisione più o meno “pesante”.

Per meglio dire, in questo breve post intendo indagare sulle reali possibilità, per tale Commissione, di addivenire a risultati obiettivi, affidabili, adeguatamente approfonditi ed esaustivi.

Vediamo, innanzitutto, lo “stato dell’arte” ad oggi. L’approvazione definitiva, da parte della Camera dei Deputati, della legge istitutiva della citata commissione parlamentare, è avvenuta il 21 giugno 2017. Il Presidente della Repubblica l’ha firmata Il 12 luglio ed è entrata in vigore il 28 luglio. Entro una settimana da tale data i partiti politici avrebbero dovuto provvedere alla nomina dei 40 componenti (20 deputati e 20 senatori; i singoli commissari sono nominati dai Presidenti delle due Camere su indicazione dei gruppi parlamentari) ripartiti in base alla consistenza parlamentare dei medesimi.

Al momento in cui scrivo questo post (12 settembre) la citata commissione non ha ancora visto la luce. La causa, per quanto riportato nella stampa, sta nel fatto che i tre gruppi di maggioranza (PD, Alternativa Popolare, MPA) non hanno ancora comunicato ai presidenti delle due camere (Laura Boldrini e Pietro Grasso) i nominativi di loro spettanza.

Teniamo anche presente che, una volta effettuate le nomine, i presidenti delle due Camere avranno 10 giorni di tempo per convocare la prima seduta nella quale dovrebbero essere eletti due vicepresidenti e due segretari. Quindi si provvederà ad eleggere il presidente.

Altro elemento tutt’altro che marginale, per gli scopi di queste brevi note, è la fine dei lavori della Commissione. La legge dice che “La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della legislatura“. Ora, poiché la legislatura finirà, al più tardi, a febbraio 2018, salta il limite di un anno.

Ulteriori importanti indicazioni (sempre per i suddetti scopi) le ricaveremo allorquando sapremo i criteri di nomina del Presidente dato che, su questo versante, è prassi relativamente consolidata che la presidenza delle Commissioni parlamentari venga attribuita alle opposizioni. Peraltro, la norma stabilisce che verrà eletto chi otterrà, al primo scrutinio, il 50% dei voti più uno e che, altrimenti, si procederà al ballottaggio tra i primi due. Quindi la maggioranza, volendo, dovrebbe essere in grado di “imporre” un presidente della sua area. Ma una scelta di questo tipo, a mio avviso, potrebbe indurre a sospettare la volontà recondita di indirizzare i lavori, per quanto possibile, nell’interesse della maggioranza, interesse che non è detto debba coincidere con quello generale del paese.

E senza contare che, sempre alla fine dei lavori della commissione, è prevista una relazione (ma ce ne potrebbero essere anche più di una: una di maggioranza e una o più di opposizione) e una relazione intermedia a sei mesi sullo stato dei lavori.

 Tirando le somme mi sembra ragionevole dedurre che se questa commissione non diverrà operativa in tempi brevi e non avrà come presidente un commissario in qualche modo espressione della minoranza, ben poche saranno le possibilità di addivenire a dei risultati finali con i requisiti sopra indicati.

Ora, dato che tutto questo dovrà accadere, per forza di cose, in tempi relativamente brevi, prima di cambiare opinione voglio attendere il momento in cui la Commissione risulterà operativa, anche se non nascondo che, rispetto al momento in cui ho scritto i precedenti post, gli aspetti che inducono ad ipotizzare un risultato  “non all’altezza” sembrano essere molto più marcati ( c’è chi parla addirittura di presa in giro).

Come già detto questa Commissione, per quanto dichiarato nell’apposita legge, potrà operare al massimo fino al febbraio 2018. Peraltro c’è chi parla già di una sua prosecuzione nel Governo successivo. Io, al momento, non ho le conoscenze tecniche per dire se questa ipotesi sia o meno praticabile. In caso affermativo occorrerà rivedere tutti i ragionamenti fin qui “elaborati” alla luce di questa possibilità.

BLOGGER MIO MALGRADO

Se qualcuno mi avesse chiesto, anche pochi anni fa, di cosa avrei desiderato occuparmi in questa ultima parte della mia vita, avrei risposto elencando una serie di attività (in parte riportate nelle pagine/sottopagine introduttive), attività che ritengo del tutto inutile proporre in questa sede. Ma sicuramente non avrei fatto alcun riferimento a quella (se di attività si può parlare) di blogger (aggiungo, per amore di verità, l’aggettivo dilettante). Mai e poi mai avrei pensato di dedicare una parte, anche minima, del mio tempo a scrivere miei post (articoli) per il mio blog.

Poi le cose sono andate diversamente ed eccomi qui ( per i motivi che mi hanno spinto a questa scelta rimando, ancora, alle pagine/sottopagine introduttive, in particolare la pagina intitolata “Perché questo blog”).

Un’attività che, pur mantenendosi sempre abbastanza “artigianale”, si è  affinata/modificata nel tempo a seguito, diciamo, di una sorta di feedback fra me ed i miei quattro followers instauratosi a volte (raramente) in maniera esplicita a volte (ben più frequentemente) in maniera implicita.

Un’attività mantenutasi peraltro abbastanza sporadica.

Comunque sia, come già detto in altri post, mi sto sempre più rendendo conto che per impegni del genere occorre, per svariati motivi facilmente intuibili, una robusta assiduità. E’ come il prato di un giardino: se non lo curi adeguatamente (tagliare l’erba, innaffiare, concimare, arieggiare, integrare, “medicare”, ecc.) il tuo prato prima o poi si riempirà di erbe infestanti che, piano piano, sovrasteranno l’erba vera e propria fino a stravolgerne completamente l’aspetto originario. E cosi per un blog: se non  lo “curi” in maniera adeguata le “erbe infestanti” si insinueranno progressivamente fino a stravolgere l’impostazione originaria.

E siccome credo che delle problematiche oggetto di questo blog mi dovrò occupare per molto tempo ancora, conviene che proceda con adeguato rigore.

Ora, qualcuno dirà, dovrebbe risultare oltremodo facile, per un pensionato quale io sono, ridisegnane l’utilizzo del proprio tempo.

Non è proprio così. Una volta impostato un certo “modo di vivere”, al momento in cui questo si “cristallizza”, non è del tutto immediato introdurre dei mutamenti, forse anche perché tu stesso, in quanto pensionato, parti dal presupposto che il tempo a disposizione non ti manchi mai.

Credo comunque di poter dire che i vari tentativi di riorganizzare il mio tempo stanno cominciando a dare i loro frutti e che, quindi, ritengo di poter rendere fin da ora ben meno sporadica la mia attività sul web.

Nei post che seguiranno, spero in tempi ben più brevi, mi occuperò, non necessariamente nello stesso ordine sotto riportato, dei seguenti argomenti:

  • le società partecipate/controllate dal Comune di Siena. Dopo una pausa certamente troppo lunga (che, peraltro, mi permetterà di meglio conseguire l’obiettivo prefissato, visti i successivi e significativi interventi normativi/operativi introdotti dalla data dell’ultimo post sull’argomento ad oggi) riprenderò le fila del discorso entrando nella specifica realtà senese anche alla luce delle eventuali azioni adottate dal Comune su questo versante. Proprio a seguito del mio significativo ritardo potrò anche testare con maggiore efficacia se e in quale misura il Comune ha imboccato la strada della trasparenza (rimango ancora convinto che molti dei mali che affliggono la nostra società possono essere curati con qualche successo in più proprio mediante la “terapia” della trasparenza; un giorno cercherò di spiegare in maniera dettagliata questa mia opinione).
  • la commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario italiano. In tale post specificherò anche, ma non solo, i motivi che mi hanno indotto a questo ulteriore intervento sull’argomento in modo da poter consentire di valutare la relativa necessità e, per chi lo desideri, esplicitarmi le sue opinioni, magari in questo stesso blog.
  • lo “stato dell’arte” riguardo alla categoria “Una oscura questione di vicinato” sia con riferimento alla questione “confinanti”, sia con riferimento alla questione “detrattore occulto”. Per la prima questione (confinanti), l’altro giorno ho voluto ridare un’occhiata alla copiosa documentazione di cui dispongo e a me sembra che, da fine 2003 – primi mesi del 2004 in poi, in questo tranquillo e gradevole contesto tipico delle campagne senesi siano state inserite “venature” criminogene non proprio banali (per l’aggettivo criminogeno faccio riferimento al significato evidenziato nella maggior parte dei moderni vocabolari: che produce, favorisce, incoraggia le attività criminali) senza che nessuno abbia fatto granché per porvi rimedio ( sono passati quasi quindici anni! ). Per la verità devo dire che, con la costituzione di questo blog, le cose sono migliorate, anche se siamo ancora lontani da una situazione di vivibilità quantomeno sufficiente. Una opinione (e sottolineo opinione) pesante, anche se non è la prima volta che mi viene alla mente. E proprio per questo ho deciso di rileggermi con più attenzione detto materiale al fine di avvalorare o rigettare tale opinione di prima linea con, come si dice, cognizione di causa. Un compito che svolgerò, appunto, dopo aver riletto il materiale. A questa titubanza si contrappone peraltro una certezza. La certezza che io non smetterò di occuparmi della questione (ovviamente nei modi e nei termini che la legge consente) fintanto che non vedrò ristabilita, nel contesto dove mi trovo a vivere, una situazione  di normalità sotto il profilo della legalità, delle condizioni igienico-sanitarie, dei diritti inalienabili delle persone, della tranquillità, del decoro. In altri termini un contesto di normale vivibilità. E continuerò a farlo con serenità e pacatezza in modo da evitare ripercussioni negative sullo stato di vita delle persone che mi sono vicine, in particolare i bambini. Anche riguardo alla seconda questione (detrattore occulto) predisporrò uno specifico post dove indicherò i passi avanti compiuti e le ulteriori iniziative che intendo intraprendere.

 

APPELLO PER SIENA: IN MERITO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Mi corre l’obbligo di riprendere il discorso sull’argomento affrontato nella parte conclusiva del precedente post (13 novembre 2016),  dove dichiaravo esplicitamente di essere favorevole alla costituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare sul dissesto finanziario del Monte dei Paschi di Siena.

Mi corre l’obbligo a seguito dei significativi cambiamenti che, su tale problematica, sono in via di definizione a livello parlamentare.

Ora non si parla più del solo Monte dei  Paschi   di Siena (nonché di alcune altre singole banche)  ma  dell’intero sistema bancario [“Istituzione di una commissione parlamentare (bicamerale, n.d.r.) di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori”].

Vediamo la questione in maniera leggermente più analitica. Il 10 gennaio il Senato ha dato il via libera alla procedura d’urgenza di 13 disegni di legge con i quali si chiede l’istituzione di commissioni d’inchiesta per 8 banche: oltre al Monte dei Paschi, Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio di Chieti, Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Desio. 

Parimenti, il Presidente della Commissione Finanze ha informato che, entro il 31 dicembre, il Senato inizierà l’esame di questi disegni di legge e che, inoltre, intende presentare un ddl  che vuole essere un tentativo di costituire una sorta di “testo di sintesi”  dei  suddetti 13 ddl depositati in commissione. Questo dovrà essere approvato dalla Commissione entro il 10 febbraio; quindi passerà al vaglio del Senato e, successivamente, a quello della Camera. Dalla bozza del citato ddl si apprende, fra l’altro, che:

  • detta commissione concluderà i suoi lavori entro un anno dalla sua costituzione e sarà composta da venti senatori e venti deputati;
  • sono ammesse relazioni di minoranza.

Quindi, salvo sorprese dell’ultima ora, anziché 13 commissioni “specifiche” avremo una unica commissione d’inchiesta “generica” (vale a dire riguardante l’intero sistema bancario).

Ragioniamo ora sulle ipotetiche conseguenze di questo nuovo approccio. A parità di condizioni tale approccio dovrebbe condurre a miglioramenti del “prodotto finito” in virtù del fatto che un ampliamento del campo di osservazione dovrebbe consentire, sempre a parità di condizioni, di “fotografarlo” in maniera più nitida e dettagliata consentendo quindi di meglio percepire le singole peculiarità, le eventuali analogie, le eventuali interdipendenze e le eventuali diversità

Peraltro, come sovente accade, esiste anche il risvolto della medaglia: facendo l’ipotesi “maliziosa” che all’interno della Commissione siano presenti personaggi interessati a, usando un eufemismo, edulcorare quanto più possibile i risultati, questi avranno buon gioco per il semplice fatto che un’area di indagine molto più ampia rende certamente disponibile a tali personaggi un “campo operativo” ben più esteso e, quindi, maggiori opportunità di perseguire i loro obiettivi.

Per tutto quanto sopra esposto rimango favorevole alla costituzione della più volte citata commissione di inchiesta “onnicomprensiva” pure se con qualche preoccupazione in più. Preoccupazione che cercherò di “fugare”, nel mio piccolo, seguendo i relativi lavori se e quando verranno resi disponibili, ed, anche, dandone contezza ai miei quattro followers.

APPELLO PER SIENA: LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE D’INCHIESTA SUL MONTE DEI PASCHI

Giovedì 22 Settembre dell’anno in corso, a Firenze, in apposita conferenza stampa, sono state presentate le due relazioni finali predisposte dalla Commissione d’inchiesta sulla “questione” Monte dei Paschi, costituita dal Consiglio Regionale della Toscana.

Le prerogative di questa Commissione sono indicate nel  verbale della seduta numero 3 dell’ 8 ottobre 2015:

La commissione nasce come inevitabile reazione del Consiglio Regionale in merito all’insieme di fatti conosciuti come “scandalo Monte dei Paschi”, in parte oggetto di procedimenti giudiziari e/o inchieste della magistratura, considerato il gravissimo impatto che tali avvenimenti comportano tuttora sul sistema economico, sociale e sanitario toscano.

La commissione tratterà di:

• Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

• Banca Monte dei Paschi di Siena;

• I Rapporti con la Regione Toscana.

Perché due relazioni, mi sono domandato, all’interno di una commissione? Forse perché, ho subito tentato di rispondere a me stesso, esistevano divergenze significative fra i singoli membri della Commissione medesima.

La conferma di questa ipotesi è arrivata, inequivocabile, quando sono andato a leggere, nella relazione approvata dal Partito Democratico, il paragrafo dedicato alle note metodologiche (dove, al riguardo, si legge testualmente:

La relazione conclusiva del Partito Democratico si differenzia dalla relazione di minoranza da una diversa impostazione metodologica che, viste anche le numerose inchieste della magistratura in corso sulle vicende in oggetto, ha teso a distinguere la diversa attendibilità e peso delle fonti e delle opinioni virgolettate, pur senza far venir meno l’obiettivo di produrre un’opinione articolata, netta e documentata su quanto avvenuto)

ed, anche, nel sito MOVIMENTO5STELLETOSCANA, il post del 24 Ottobre 2016 intitolato “SCANDALO MPS: CONCLUSIONI COMMISSIONE D’INCHIESTA” (che, con riferimento alle relazioni finali, riporta, ancora testualmente:

Sono due relazioni entrambe votate a maggioranza; la nostra, M5S, Lega, SI, ha ottenuto l’astensione del PD che ci ha riconosciuto il valore del lavoro svolto e quella del PD è stata votata dal solo PD con astensione degli altri commissari. I punti di divisione sono:

  • responsabilità su vicenda Antonveneta e contesto del dissesto

  • groviglio armonioso, intrecci poteri forti più o meno occulti

  • peculiarità toscana del sistema partitico clientelare

  • continuità con il passato

  • conclusioni e proposte).

Allora, per farmi un’idea sufficientemente precisa o, per meglio dire, adeguatamente organica della questione (la “valanga” di informazioni diramate dai media, intesi in senso lato, non consente di “disegnare” un quadro retrospettivo fedele di questa complessa realtà),  ho deciso di:

  1. approfondire la lettura dei quotidiani di questo ultimo periodo;
  2. reperire e leggere i due suddetti documenti ed altri che eventualmente dovessi rintracciare e ritenere “meritevoli” di essere letti.

Riguardo al punto 2, anche se è mia intenzione, appunto, leggere tutte le pagine di tali documenti, per quanto intendo esporre in questo post ritengo sufficiente limitarmi alla lettura, per ambedue le relazioni, delle pagine introduttive (le prime 21 pagine della relazione M5S-Lega Nord-SI Toscana a sinistra; le prime 16 pagine della relazione PD), quelle dedicate alle conclusioni (dalla pagina 134 in poi per la  relazione M5S-Lega Nord-SI Toscana a sinistra; dalla pagina 89 in poi della relazione PD) ed, anche, i paragrafi dedicati ai crediti deteriorati. Vedrò, in seguito, a lettura completa ultimata, se sarà il caso o meno di pubblicare ulteriori post sulla questione.

Ma partiamo dall’inizio.

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Regione Toscana del 30 luglio 2015 n.52, è stata costituita una Commissione d’inchiesta, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, denominata “In merito alla fondazione Monte dei Paschi di Siena e alla Banca Monte dei Paschi di Siena. I rapporti con la Regione Toscana.” Una Commissione composta, originariamente da 5 persone: Claudio Borghi (Lega Nord), Tommaso Fattori (SI-Toscana a sinistra), Giacomo Giannarelli (Movimento 5 stelle), Leonardo Marras (Partito democratico), Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia-AN). I commissari hanno poi eletto, al loro interno: il Presidente (Giacomo Giannarelli), il Vicepresidente (Leonardo Marras) e il Vicepresidente Segretario (Claudio Borghi). Con l’inizio del 2016 non risulta più componente di detta commissione il rappresentante di Fratelli d’Italia-AN.

Questa Commissione ha iniziato i lavori il 24 Settembre 2015 e li ha terminati il 28 luglio 2016. E, come già detto, alla fine dei lavori sono state presentate due relazioni finali.

Veniamo quindi, per ambedue le relazioni finali. alla parte introduttiva ed alle conclusioni.

In questa sede non ho però intenzione di fare un riassunto dei relativi contenuti. Anche perché chi è interessato può reperire con facilità i documenti più volte citati disponibili nel sito della Regione Toscana. E leggersi le pagine qui indicate occuperà al massimo due-tre ore di tempo. Tanto meno intendo procedere ad una comparazione analitica e serrata con lo scopo di addivenire ed una sorta di “voto finale”.

Qui mi interessa soltanto verificare se gli interrogativi, impliciti ed espliciti, rimasti in sospeso sono tali da giustificare l’attivazione, sempre con riferimento allo “scandalo Monte dei Paschi”, di una Commissione Parlamentare d’inchiesta, tenuto conto del fatto che una tale commissione ha poteri ben più “potenti” di una Commissione Regionale d’inchiesta (così recita, al riguardo, l’art. 82 della Costituzione:

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria)

e che il M5S ha di recente presentato, in Commissione Finanze del Senato, un disegno di Legge per l’istituzione, appunto, di una Commissione Parlamentare d’inchiesta.

Ambedue le conclusioni indicano chiaramente (molto di più quella del M5S) che non pochi sono gli interrogativi che non hanno avuto risposta. Interrogativi tutti di notevole (per non dire vitale) importanza e che potrebbero (e sottolineo potrebbero) trovare risposte adeguate da una Commissione Parlamentare.

Peraltro qualcuno dirà, e non a torto, che sulla questione MPS strumentalizzazioni ce ne sono state fin troppe. Da qui la logica deduzione che la scelta di istituire tale Commissione Parlamentare risulterebbe oltremodo dannosa per l’insieme delle variegate sfaccettature della nostra realtà sociale in quanto determinerebbe forti ripercussioni negative in termini di immagine, a seguito delle “veicolazioni” mediatiche facilmente ipotizzabili.

Da qui il dilemma o, per meglio dire, la difficoltà intrinseca: pure se anch’io provo dispiacere “quando sento un senese che dice di aver tolto il conto dalla Banca Monte dei Paschi” (cfr l’intervista di Gennaro Groppa al Sindaco di Siena Valentini sul Corriere di Siena di Sabato 24 Settembre 2016 a pag.4), mi trovo adesso ad interrogarmi sulla necessità di istituire la più volte citata Commissione Parlamentare.

Ma prima di iniziare le conclusioni di questo post una premessa per me indispensabile.

Pur senza voler minimizzare i molti elementi degenerativi che, come ben evidenziato nelle citate relazioni, hanno condotto a questo vero e proprio disastro (marcata ingerenza della politica nella gestione aziendale, criteri tutt’altro che professionali con cui si è provveduto ad individuare certe nomine apicali, metodi tutt’altro che professionali adottati nell’erogazione del credito, politica “suicida” in termini di acquisizioni, spericolate operazioni “finanziarie” impostate per occultare la reale situazione patrimoniale della banca, ecc., ecc., ecc.) io rimango convinto che, per un contesto territoriale che, peraltro, va ben al di là di quello riferibile alla “comunità senese”, il Monte dei Paschi è risultato essere un supporto di importanza tutt’altro che marginale che ha consentito a tale contesto di conseguire grandi risultati, sia in termini meramente economici, sia in termini qualità della vita ed, anche, di qualità della convivenza civile.

E per quanto or ora accennato, ho la presunzione di ritenere che molti, come me, considerano tutt’altro che facile, per un senese, rispondere serenamente al seguente interrogativo: è auspicabile, mettendo tutto sulla bilancia, che si addivenga alla costituzione della suddetta commissione?

E’ ragionevole ipotizzare che saranno in molti (singole persone e/o organismi di vario genere) a voler utilizzare i risultati di tale commissione con l’unico scopo di denigrare e ferire ulteriormente la Banca, la Fondazione, alcune istituzioni senesi, certe realtà politiche facilmente individuabili ed, anche, la città nel suo insieme.

Per chi, come me, è interessato esclusivamente, diciamo così, al bene comune, questo scenario sembrerebbe da evitare. Anche perché, potremmo aggiungere, spetta alla magistratura scoprire ulteriori eventuali responsabilità, penali e/o civili che siano.

Ma così facendo, mi sono detto,  si alimenterebbe il sospetto di voler nascondere altri e ben più “pesanti” aspetti negativi. E data la gravità dello “scandalo”, non ci si può permettere il lusso di mantenere in superficie “interventi di pulizia” che invece dovrebbero operare in buona profondità  in quanto volti ad eliminare storture ben radicate e veri e propri atteggiamenti contigui alla criminalità.

Alcuni capitoli di questa “storia”, che tanto danno ha arrecato alla nostra comunità, forse sono ancora da scrivere. Per questo qualsivoglia azione volta a sminuire, frenare, ridimensionare, impedire i tentativi di approfondire e rendere trasparenti gli aspetti ancora in ombra si risolverebbe, a mio avviso, in un vero e proprio boomerang per l’istituzione qui considerata e per l’intero territorio di appartenenza.

Siamo quindi arrivati alla mia opinione conclusiva: alla luce dei ragionamenti sopra descritti io ritengo la costituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta non soltanto opportuna ma necessaria.

Ed io credo, anche in questo caso, che sia possibile “neutralizzare”, in tutto o in parte, le ripercussioni negative sopra indicate, utilizzando, con grande ostinazione,  l'”arma” della trasparenza.

Questa è la mia modesta opinione, anche se ho l’ulteriore presunzione di credere che molti sono i senesi che la pensano come me.

UNA OSCURA QUESTIONE DI VICINATO: LETTERA APERTA A MARIO

Sono passati quasi quattro mesi dall’ultimo post, relativo alla categoria Appello per Siena, ed addirittura quasi un anno dall’ultimo post afferente la categoria Una oscura questione di vicinato. Sicuramente troppi per le prerogative di un blog.

I motivi sono sostanzialmente due:

a) innanzitutto la mia precipua volontà, con solo riferimento alla categoria Una oscura questione di vicinato, di lasciar decantare il  tutto per un buon lasso di tempo  onde poter verificare se e in quale misura le cose sono cambiate a seguito della mia decisione di predisporre questo blog, nonché di osservare eventuali cambiamenti nei comportamenti di certi personaggi a seguito di un ipotizzabile (ma non reale) mio “allentamento della presa”;

b) il sopravvenire di una serie di necessità, necessità che, di fatto, mi hanno assorbito ben più tempo del previsto, provocando un ulteriore, questa volta indesiderato, allungamento dei “tempi di fermo” preventivati.

Ma l’obiettivo rimane ancora quello delineato (“….riorganizzare il mio tempo in modo tale da dedicarne, ‘istituzionalmente’, una quantità maggiore all’attività dei blog….” – cfr post dell’ 11 agosto 2015). Anche perché per ambedue le categorie i motivi di intervento sono tutt’altro che ridimensionati.

Forse ora è la volta buona.

Ma veniamo all’argomento.

Avrete già capito che qui, quando uso il nome Mario, intendo riferirmi ad una persona della quale non voglio svelarne l’identità. E questo non certo per mantenermi misterioso e/o poco trasparente (come già detto, questo blog è stato pensato e costruito in un’ottica di assoluta trasparenza e tale desidero mantenerlo). E’ solo che non intendo “coinvolgere” in alcun modo qualsivoglia persona se non palesemente autorizzato a farlo dalla persona medesima. Per meglio dire non ho alcuna intenzione di “mettere in vetrina” chi non lo desidera e non me ne dà esplicito consenso (io stesso me ne sarei ben guardato se non fossi arrivato a convincermi che questa era l’unica strada percorribile per conseguire gli obiettivi a suo tempo delineati),

Perché ho scelto il nome Mario? Nessuna motivazione particolare e/o di carattere negativo. E’ un nome abbastanza diffuso, senza diminutivi e che non si presta a “distorsioni” che possano destare ilarità. Credo quindi che tutti i Mario “veri” che si troveranno a leggere questo post potranno facilmente scusare questa mia “incursione”.

Nel caso specifico mi riferisco al personaggio di uno dei tre aneddoti accennati nel post del 14 aprile 2015. Personaggio che anche, ma non solo, per i suoi connotati professionali, ritengo doverlo considerare particolarmente affidabile, moralmente ineccepibile  e dotato di notevole obiettività ed equilibrio. Quello che, in sintesi, potremmo definire una “persona perbene”. Una persona che, inoltre, pur avendola incontrata una sola volta, mi ha consentito, più degli altri, di trarre le conclusioni a suo tempo indicate.

Ecco quindi la mia lettera aperta a “Mario”.

Caro Mario,

Come ho avuto modo di dire in precedenti post, grazie a questo “strumento” (blog) ho potuto conseguire obiettivi che non sono stato in grado di ottenere mediante l’utilizzo di metodi, diciamo, canonici. Ciò vale per ambedue le categorie qui prese in considerazione (Appello per Siena e Una oscura questione di vicinato). Con riferimento alla prima (Appello per Siena) lo “strumento” mi ha permesso di affrontare e sviluppare argomenti in assoluta libertà e, quindi, “veicolarli” con estrema facilità; riguardo alla seconda (Una oscura questione di vicinato) ho potuto, senza particolari problemi, evidenziare, per quanto di mia conoscenza, come stanno realmente le cose (quali i fatti, chi sono i “buoni”, chi sono i “cattivi”, ecc., ecc.).

Ora però, con riferimento alla seconda categoria, comincio a maturare la convinzione che questo approccio, certamente necessario, non risulti sufficiente nel caso in cui si intenda, come io intendo, andare fino in fondo. Da qui la mia decisione di affiancare allo “strumento blog” metodi “tradizionali”, anche se in maniera più incisiva di quanto fatto nel passato. In altri termini, ritengo indispensabile affiancare all’utilizzo del blog, opportune nuove azioni giudiziarie, dato che siamo ancora lontani tanto dall’aver recuperato una situazione di normalità con riferimento a quelli che, sempre in maniera eufemistica, ho definiti fastidi, quanto dall’aver dato adeguate risposte alle problematiche afferenti il detrattore occulto.

Nel primo caso penso di poter provvedere personalmente con il solo ausilio di “soggetti”, come dire, specializzati (questa volta spero vivamente che le “modalità operative” individuate siano tali da garantirmi di ottenere risultati adeguati). Comunque, su tale versante intendo, a breve, predisporre, con uno specifico post, una sorta di “resoconto estivo” di come sono andate le cose.

Nel secondo caso, però, ho bisogno del tuo aiuto. Chiarisco. Partiamo da quanto ho avuto modo di affermare, riguardo al detrattore occulto,  nel post del 14 aprile 2015:

“Come potete constatare, su questo fronte le cose sono più complesse di quelle afferenti i cosiddetti fastidi. Ma il web, come si sa, fa “miracoli” ed io confido, prima o poi, di raggiungere completamente l’obiettivo. Un conseguimento parziale sarebbe una “quasi sconfitta” in quanto consentirebbe al detrattore occulto di “farla franca”. Mi spiego meglio. Potrebbe accadere che se e quando riuscirò a rendere più trasparente la questione il nostro (o, meglio, il mio) detrattore occulto, proprio perché abituato a colpire senza “scoprirsi”, decida semplicemente di immergersi nuovamente nella sua melma torbida e maleodorante in modo da rendere impossibile la sua individuazione. Ecco, questo finale lo considero, appunto, una “quasi sconfitta”.

Bene (si fa per  dire), comincio a pensare che ci si stia indirizzando proprio verso una “quasi sconfitta”, La “pubblicizzazione” della “storia”, come accennato, ha certamente demolito buona parte del castello di stupidità/menzogne messo in piedi, appunto, dal detrattore occulto. Ma la demolizione è ancora ben al di là dall’essere completata. A questo punto mi occorrono ulteriori informazioni, anche minimali ma sufficienti a delineare ipotesi, quantomeno, sul “che cosa” (allo stato dell’arte le strade possibili, tutte peraltro incredibilmente stupide, sono ben poche).

Informazioni di cui, sono convinto, tu disponi.

Ora io, pur comprendendo i motivi della tua (eventuale) titubanza a rendere più esplicite le tue affermazioni, ho necessità, non più derogabile, di ottenere, appunto, informazioni aggiuntive. Informazioni che, forse, avrei ottenuto rivolgendoti adeguate domande al momento adatto? Se così è me ne dispiace. Ma, purtroppo, ognuno ha il suo carattere ed io, per certe questioni, sono veramente poco perspicace. Peraltro il tempo stringe perché, di questo passo, per arrivare al “bandolo della matassa”, se tanto mi dà tanto, dovrei campare oltre i cento anni (evento che ritengo assolutamente impossibile). Quindi, caro Mario, ti dico che è troppo comodo questo tuo atteggiamento.Te lo dico, ovviamente, nel caso in cui tu sia, come io continuo a credere, la persona con i connotati sopra delineati.

In termini “operativi” la procedura sarebbe questa:

  • tu dovresti comunicarmi, nella forma che ritieni più opportuna (anche anonima), informazioni, seppure minime ma necessarie per predisporre apposito esposto alle autorità giudiziarie competenti;
  • Io procederò a trasmettere tali informazioni a dette autorità giudiziarie, assieme a specifico esposto da me opportunamente sottoscritto;
  • quindi ne darò completa e veritiera informazione su questo blog non prima, ovviamente, di aver consultato la persona esperta di normativa riguardante la divulgazione di notizie/informazioni/opinioni tramite blog;
  • come pure renderò noti, sempre tramite questo blog, gli aggiornamenti sulla questione che via via emergeranno.

Nel caso di una tua ulteriore “latitanza” non potrò fare altro che toglierti, per cosi dire, dalla “casella” delle persone perbene ed inserirti in quella dei “veicolatori qualificati del detrattore occulto” (cfr post del 28 dicembre 2014 penultimo capoverso). Scegli tu. Francamente, il sospetto che tu, per qualche motivo che al momento non conosco, preferisca mantenere le cose in questo ambiguo e indefinito binario, mi sovviene alla mente, anche se mi rifiuto di credere che tu, come il detrattore occulto, ami “viaggiare sotto traccia”.

Spero quindi che tu decida di esaudire questa mia richiesta, se non altro per “amore di verità”. Spero anche che tu riesca a capire quanto mi costa addentrarmi in questa strada dove, peraltro, la stupidità regna regina e che, oltretutto, ha per me dei risvolti economici tutt’altro che positivi.

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 3

Questo è it terzo post sull’argomento ” società a partecipazione pubblica ” ed il secondo nonché ultimo in cui tratterò i relativi aspetti normativi. Quindi dal prossimo post (riferito, ovviamente, a questo stesso argomento)  “scenderò” ad analizzare la realtà senese o, meglio, le società partecipate/controllate dall’Amministrazione comunale di Siena. Come già detto, i “visitatori” ( e i miei quattro followers) che non intendano approfondire più di tanto la problematica possono decidere di “saltare” anche questo e “ripartire” dal  successivo (quarto post sull’ argomento).

Proseguiamo quindi nell’analisi (ancora tutt’altro che esaustiva) degli articoli del più volte citato Testo Unico.

Con l’art.12 viene stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate  sono soggetti alle stesse azioni di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, mentre  il controllo giudiziario sull’amministrazione di tali società è contemplato nell’art.13 (“ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale”).

Eventuali crisi aziendali di società a controllo pubblico sono disciplinate dall’ art.14  che, fra l’altro, detta specifiche procedure per prevenirne l’aggravamento, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

L’art.15 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza in materia di controllo e monitoraggio sull’attuazione del decreto nonché in materia di trasparenza e separazione contabile. E’ sempre con tale articolo che viene attribuito al suddetto Ministero l’obbligo di detenere un apposito albo pubblico di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti nonché di esercitare, “nei confronti di dette società, i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente.”

L’art.16 introduce disposizioni analitiche e particolarmente stringenti nel caso in cui una società in controllo pubblico sia anche titolare di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinando peraltro la disciplina nazionale in materia con quella europea.

In presenza di società a partecipazione mista (pubblico-privata) sono introdotte specifiche disposizioni, presenti nell’art. 17, dove si legge, fra l’altro, che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento. Disposizioni che riguardano i requisiti del socio privato, la durata della partecipazione privata, le modalità di designazione degli organi di vertice e il contenuto degli statuti.

La nuova normativa prevede la possibilità, sempre per le società a controllo pubblico, di quotazione nei mercato regolamentati. L’art.18 ne disciplina la procedura decisoria.

La disciplina del personale, intesa in senso lato, è regolamentata dall’art. 19 dove si apprende che, per questo specifico aspetto, si applicano le disposizioni del codice civile nonchè le le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, salvo quanto previsto dal decreto stesso. Saranno le stesse società a controllo pubblico a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, provvedimenti che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della società. Mentre saranno le amministrazioni pubbliche socie a fissare, con propri provvedimenti, gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate. E le suddette società a controllo pubblico dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi. Viene altresi stabilito uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità del personale.

L’art.20 si occupa di tutta la problematica riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ad esclusione di quanto disposto dal successivo art.25 in materia di alienazione di tali partecipazioni). In particolare tale articolo prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, anche “mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”. Piani di razionalizzazione devono comunque essere adottati nei seguenti casi:

  • partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4;
  • partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
  • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;
  • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque  esercizi precedenti;
  • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4

 Gli atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni “sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.” Per la mancata adozione degli atti richiesti da questo articolo viene infine introdotto uno specifico meccanismo sanzionatorio.

L’art.21 disciplina in particolare i casi di un eventuale risultato di esercizio negativo delle società partecipate per il quale le amministrazioni partecipanti devono ottemperare a ben definiti obblighi di accantonamento nonchè, in certi casi, alla riduzione dei compensi degli amministratori e finanche alla revoca dei medesimi.

Gli artt. 22 23 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di trasparenza e di regolamentazione delle controversie.

L’art.24 prevede espressamente  l’applicazione delle disposizioni del decreto tanto alle Regioni a statuto speciale quanto alle Province autonome.

L’art.25 definisce tempi e metodi per effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, in modo tale da individuare quelle che devono essere alienate.

Disposizioni transitorie in materia di personale delle società a controllo pubblico sono contenute nell’ art.26 dove si prevede, fra l’altro, che dette società attuino una ricognizione del personale in servizio con lo scopo di individuare eventuali eccedenze. Viene disposto altresì che l’elenco del personale eccedente venga trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e che sia quest’ultimo a formare e gestire l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.

Tutte le altre disposizioni transitorie sono raggruppate nell’art. 27. Qui mi limito a riportare il contenuto del primo comma: “Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016”.

Nell’ art.28 sono elencate le modifiche necessarie per coordinare il contenuto del decreto con la normativa vigente.

Le abrogazioni di disposizioni vigenti in materia di società a controllo pubblico, infine, vengono riportate nell’ art.29.

continua 

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 2

Nel post del 22 novembre 2015 (stesso argomento) ho affrontato, pure se in modo del tutto superficiale, gli aspetti quantitativi del “fenomeno” su dimensioni nazionale e regionale (Toscana).

Il secondo passo, come già indicato nel citato post, consiste nell’esaminare gli aspetti normativi pure se, ancora, in maniera tutt’altro che esaustiva.

Ho quindi raccolto la documentazione necessaria e, essendo abbastanza digiuno della materia, ho provveduto ad una prima lettura sommaria.

Comunque la pensiate credo che, se vi siete trovati ad occuparvi di Società a partecipazione pubblica, non potrete non riconoscere che i continui e disorganici interventi legislativi in materia hanno determinato un quadro normativo ben poco chiaro, se non addirittura contraddittorio (alcuni sono perfino arrivati a formulare dubbi di costituzionalità) e, comunque, particolarmente bisognoso di un poderoso riordino/accorpamento ed una robusta semplificazione. Lo si evince, implicitamente, anche da quanto ha avuto modo di scrivere al riguardo la Corte dei Conti già nel 2010: ” Il legislatore,…., tenuto conto delle complesse problematiche insorte in ordine alla posizione di dette società nel mercato, ai loro rapporti con i soci pubblici, all’ambito e alla natura dell’attività esercitata, all’eludibilità delle norme di carattere generale dettate ai fini del contenimento dei costi, ha operato numerose incursioni normative in materia, le quali, disciplinando in maniera peculiare determinati aspetti attinenti alla materia delle partecipazioni societarie pubbliche (soprattutto locali), hanno attribuito al settore indubbi elementi di specialità ” (CORTE DEI CONTI, “Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province”, giugno 2010).

Verso la fine del mese di gennaio mi stavo apprestando ad una seconda e più approfondita lettura del già citato materiale quando apprendevo dalla stampa che, in data 20 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della semplificazione e la Pubblica amministrazione, aveva approvato in sede preliminare ed in attuazione dell’art.8 della legge n 124/2015 (articolo con il quale si delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), il decreto legislativo denominato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Un decreto che, prima di passare alle Commissioni parlamentari competenti, dovrà acquisire i pareri tanto della “Conferenza unificata” (così come definita dal comma 1 dell’art.8 del Dlgs n.281/97: “La Conferenza Stato – città ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità’ montane, con la Conferenza Stato – regioni”) quanto del Consiglio di Stato.

In quanto Testo Unico comprende gran parte della normativa esistente in materia di società a partecipazione pubblica. Il “fine prioritario”, come dichiarato nel sopra citato art.18, consiste nell’ “assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”.

A chi intendesse approfondire le sue conoscenze sull’argomento consiglio di leggersi, fra i documenti che “accompagnano” il citato testo unico, quello, di notevole interesse, intitolato “Analisi di impatto della regolamentazione” Qui mi limiterò ad evidenziarne due piccole parti: una dedicata all’analisi dei dati, una dedicata agli obiettivi. Nella prima viene evidenziato, per esempio, che:

  • sono ben 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del Cda;
  • sono ben 2.479 le socetà con un numero di addetti inferiore a 20;
  • sono ben 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro;
  • sono ben 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro.

Nella seconda vengono indicati gli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Obiettivi di breve periodo:

  • limitare la costituzione di nuove società pubbliche;
  • rendere trasparenti i bilanci delle società in controllo pubblico;
  • ridurre il numero di società pubbliche;
  • impedire il proliferare di società non necessarie.

Obiettivi di medio periodo (o operativi):

  • ridurre le aree di intervento delle società pubbliche;
  • eliminare o limitare le società pubbliche non in equilibrio economico;
  • ridefinire il sistema di gestione del personale delle società a controllo pubblico;
  • garantire che l’attività delle società a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente.

Obiettivi di lungo periodo (o specifici):

  • miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;
  • maggiore credibilità e trasparenza della pubblica amministrazione;
  • favorire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, mediante l’efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco.

Tenuto conto di tutti i “passaggi” necessari ma, anche, dei vincoli temporali imposti, sembra ipotizzabile che tale testo verrà alla luce in tempi non particolarmente lunghi.

Quindi, vuoi per il fatto che nel citato testo unico, come già detto, ha trovato collocazione molta della normativa preesistente in materia, vuoi per la sua organicità (e, ormai, per l'”ineluttabilità” degli indirizzi ivi contenuti), vuoi, infine, per la previsione di emanazione non particolarmente lunga, è ragionevole ipotizzare che gli enti territoriali coinvolti inizieranno ad adeguarsi fin da ora a quanto tale documento dispone.

Da qui la mia decisione di affrontare gli aspetti normativi, non tanto prendendo in rassegna la legislazione passata, quanto tramite l’analisi del suddetto Testo unico. Questa decisione consente al sottoscritto di ridurre significativamente la fatica, a questo punto quasi inutile, di “assimilare” la normativa precedente e di evitare un considerevole dispendio di energie necessario a sintetizzare e rendere “leggibile” una “narrazione” del passato che, oltretutto, sarebbe risultata significativamente noiosa.

Detto questo ho pensato utile procedere comunque ad una seconda lettura del materiale raccolto anche se, lo confesso, in maniera meno approfondita.

In questo e nel prossimo post (che poi sarebbero il secondo ed il terzo post sull’argomento) prenderò quindi in considerazione i contenuti del citato documento, provvedendo a sottolineare/evidenziare gli aspetti a mio avviso più significativi. Sarò, ancora, necessariamente “stringato”  in quanto è mio intendimento dedicarmi, subito dopo, alla parte più importante di questa “inchiesta”, vale a dire le società partecipate dal Comune di Siena.

Per chi, come me, si appresta a scrivere su tale materia, questo lavoro propedeutico, a mio avviso, risulta pressoché indispensabile. Utili ma non indispensabili, invece, i due post indicati per chi intende documentarsi sulla problematica solo con riferimento al Comune di Siena. In questo caso il lettore può anche decidere di non “perdere tempo” a leggere questo post ed il successivo e “ripartire” solo dal quarto post sull’argomento.

Innanzitutto una considerazione del tutto personale e di carattere generale: dati i non pochi “difetti” sopra indicati della precedente normativa, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è da considerare un concreto e significativo passo avanti verso la razionalizzazione del settore e, in ultima analisi, verso un recupero di efficienza (e, in certi casi, peraltro non sporadici, verso una moralizzazione) del medesimo.

Veniamo quindi ai singoli articoli del citato decreto legislativo.

Già nell’art. 1 sono ravvisabili aspetti normativi importanti ai fini della chiarezza e della trasparenza. Mentre il comma 1 di detto articolo definisce in maniera precisa l’oggetto della norma, nel comma 2 viene esplicitato puntualmente il fine delle disposizioni contenute nel decreto, in quanto afferenti (tali disposizioni) l’ “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.

Utile anche il contenuto dell’art. 2 che, sempre in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza, riporta una serie di definizioni che di fatto riducono in maniera robusta i margini di manovra per interpretazioni, diciamo, soggettive.

L’art. 3 stabilisce che i tipi di società a cui potranno partecipare le Amministrazioni Pubbliche sono solamente due: le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Al momento in cui scrivo queste note alcuni studiosi hanno ventilato l’ipotesi che si debba comprendere anche le società consortili per azioni e le società consortili a responsabilità limitata. E’ probabile che, in tempi non troppo lunghi, le autorità competenti chiariranno questo aspetto.

Seguono poi disposizioni significativamente rigorose in merito alle possibilità che le Amministrazioni Pubbliche hanno (o, meglio, avranno) di costituire società o acquisire partecipazioni di società in ordine al tipo di attività svolta (art.4). Recita, per esempio, il comma 1: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. Segue poi un elenco dettagliato delle attività, diciamo, consentite. Quindi, mentre nell’art. 3 vengono definiti i tipi di società “ammessi”, nel successivo vengono fissati dei “paletti” riguardo alle finalità (oggetto) di una società partecipata da una amministrazione pubblica.

Una volta definiti gli obblighi riguardo tanto alla forma societaria (art.3) quanto all’attività svolta (art.4), l’art. 5 stabilisce oneri/vincoli, a mio modesto parere considerevolmente stringenti, per quanto riguarda  le, diciamo, motivazioni  sottostanti la scelta, da parte di amministrazioni pubbliche, di costituire società o di acquisire partecipazioni. Detto articolo definisce anche i controlli cui verrà sottoposto l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione. Mi piace  evidenziare (non tanto perché particolarmente importante quanto per una preferenza del tutto personale) il contenuto dell’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo: “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”. Sarebbe bello se gli enti locali, al di là degli obblighi minimali che verranno introdotti per tale specifico aspetto, prendessero la consuetudine di sottoporre tale atto ad una “vera” e ben veicolata consultazione pubblica, in modo da addivenire ad una reale partecipazione pubblica.

L’art.6 detta le regole fondamentali in merito all’organizzazione ed alla gestione delle società a controllo pubblico. Buona parte di tale articolo è dedicata all’individuazione di specifici strumenti di governo societario la cui adozione viene demandata alle stesse società a partecipazione pubblica (comma 3), i quali (strumenti di governo), dice il comma 4, vengono indicati nella relazione annuale, fermo restando il fatto che “Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

L’art.7 indica le modalità attraverso le quali viene adottato e “pubblicizzato” l’atto deliberativo concernente la costituzione di una società a partecipazione pubblica. Nel caso, per esempio, di una società a partecipazione comunale tale atto deve essere sottoposto a deliberazione del relativo Consiglio comunale. Comunque sia l’atto deliberativo deve contenere gli elementi esseziali “così come previsti dal Codice Civile per la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata.”

L’acquisto di partecipazioni in società già costituite è invece regolamentata dall’art.8 che, peraltro, ribadisce le stesse modalità dell’atto deliberativo indicate nell’art.7.

L’art.9 indica  l’organo/istituzione competente per esercitare i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni di enti locali (comma 3), per esempio, i diritti dell’azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Dall’art.10 si apprende che la procedura di alienazione (vendita/cessione) delle partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche si rifà al primo comma dell’art.7, alienazione che, peraltro, deve essere fatta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

L’art.11 dice innanzitutto che “i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere”,  al di là delle leggi attualmente vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, “requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.” Mentre dal secondo comma si apprende che, di norma, l’organo amministrativo di società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sarà il Ministro dell’economia e delle finanze a definire criteri di determinazione della remunerazione di società a controllo pubblico, proporzionata alle dimensione dell’impresa. Si apprende altresì che gli Amministratori di società a controllo pubblico  non potranno essere dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione. Viene comunque stabilito che il “trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere  agli amministratori, ai titolari e componenti gli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni pubbliche”. Sempre nell’art. 11 trovano poi evidenza ulteriori ed articolate disposizioni che, direttamente o indirettamente, in un modo o nell’altro, riguardano il trattamento economico, inteso in senso lato, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti di società a controllo pubblico.

continua

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 1

Come ho già avuto modo di dire (post del 28 dicembre 2014), “sono arcinote le prese di posizione che, da molte parti, sono state formulate riguardo ai guasti, alle inefficienze, alle degenerazioni di questa forma di intervento pubblico nell’ economia (e non solo nell’ economia)”.

Una questione, quella delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, dagli Enti territoriali, che ha assunto grande rilievo negli ultimi anni anche se, è bene ricordare, il “fenomeno” è presente e si è sviluppato da più di venti anni.

Lo scopo di questa, diciamo, inchiesta, è quello di verificare come stanno realmente le cose, con riferimento a tale specifico aspetto, nel Comune di Siena.

Una prima lettura sommaria e parziale  del materiale raccolto mi ha peraltro portato a confermare l’ipotesi iniziale: volendo analizzare in maniera sufficientemente rigorosa simili problematiche occorre osservarne l’andamento anche al di fuori del ristretto ambito comunale. Senza affrontare questo aspetto, pure se in maniera necessariamente (oltremodo) sintetica, a mio avviso, non possiamo “inquadrare” il fenomeno in tutte le sue implicazioni, con il conseguente rischio di addivenire a diagnosi e, quindi, ad ipotizzare terapie non ottimali, se non proprio sbagliate.

Per tutto quanto sopra esposto ho deciso di articolare il lavoro nel modo seguente:

  1. osservare l’evoluzione, in termini quantitativi, del fenomeno a livello nazionale.
  2. esaminare l’evoluzione degli aspetti normativi;
  3. confrontare la situazione del comune di Siena con quella dell’intero territorio nazionale e della regione di appartenenza (analisi spaziale);
  4. quindi,con solo riferimento al Comune di Siena, osservare l’andamento nel tempo degli aspetti che riterrò più significativi (analisi temporale).

E’ facile comprendere le difficoltà, date le caratteristiche di questo strumento (blog), di essere sintetici più di tanto senza correre il rischio di incidere negativamente ed, anche, significativamente, sulla qualità del “prodotto finito”.

Quindi, nell’impossibilità di mantenermi adeguatamente conciso (vale a dire nell’impossibilità di confinare il tutto in un solo post), ho deciso di pubblicare questa “inchiesta” a puntate cercando il più possibile di rendere ogni puntata, pure se strettamente correlata con le successive/precedenti, in qualche modo compiuta.

Vediamo quindi, in prima battuta, l’evoluzione del fenomeno su dimensioni nazionale e regionale.

Quando si affrontano “fenomeni” quantitativi, come si sa, il problema dell’affidabilità/omogeneità dei dati riveste importanza non secondaria. Nel caso specifico, non potendo, per ovvie ragioni, trattare in maniera esaustiva questo aspetto, mi limito a dire, sintetizzando rozzamente, che, per quanto dichiarato dagli stessi Organismi preposti alla “raccolta dati”, svariati sono i fattori che rendono meno robusta la comparabilità delle relative serie storiche (in particolare il “diverso tasso di adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati” da parte delle Amministrazioni pubbliche – cfr MEF: “Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 Dicembre 2012”, pubblicato nel Luglio 2014)

Tenuto conto di questo “handicap” oggettivo, fra le tante possibili rappresentazioni il grafico sotto riportato mi è sembrato il più affidabile  per gli scopi di questo lavoro.

In tale grafico viene raffigurato,  per il periodo 1990-2012, il numero di società partecipate costituite nell’anno di riferimento.

Come si vede abbastanza chiaramente, questo numero ( ripeto, delle società partecipate costituite nell’anno di riferimento) è cresciuto progressivamente fino al 2002. Di converso possiamo riscontrare, altrettanto chiaramente, un progressivo (e, ancora, significativo) ridimensionamento a partire dal 2006.

Tanto la fase di sensibile crescita quanto quella di significativo decremento risultano fortemente influenzate, come vedremo in un post successivo, dagli interventi legislativi in materia.

 

 

 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (numero di società partecipate costituite nell’anno di riferimento)

Fonte: MEF – Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche
                                                             (dicembre 2012)

Passando alle consistenze rileviamo che, al giugno 2015, gli organismi partecipati dall’insieme degli Enti pubblici risultavano essere 7.684 (sistema SIQUEL della Corte dei conti: cfr Corte dei Conti – sezione delle Autonomie, “Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni – Relazione 2015”). Come si vede un numero di società partecipate di dimensioni rilevanti tanto in termini assoluti quanto in termini relativi ( confronti internazionali).

“Scendendo” a livello regionale, la “platea degli organismo considerati”, per tutta una serie di ragioni “tecniche” che non è il caso di riportare in questa sede (per approfondimento cfr sempre il documento della Corte dei Conti sopra indicato), si ruduce a 4.935 soggetti. Bene. Da questo sottoinsieme si rleva, per esempio, che, sul totale nazionale, il peso degli organismi partecipati è, per la Toscana, dell’11,77%, quasi a “pari merito” con l’Emilia Romagna (11,12%) e preceduto soltanto da quello della Lombardia (19,49%)

Quindi, riassumendo in maniera “telegrafica” possiamo dire che il “fenomeno” delle partecipazioni degli Enti Pubblici è aumentato sensibilmente e progressivamente dal 1990 al 2002 e, ancora progressivamente, si è ridimensionato a partire dal 2006. Ambedue gli andamenti, abbiamo detto (come vedremo meglio in uno specifico post), sono derivati dagli interventi legislativi in materia. Resta comunque il fatto che, nel nostro paese, il numero di partecipate rimane a tutt’oggi molto elevato anche se facciamo un confronto con la situazione internazionale.

Sempre da una prima e sommaria lettura del materiale disponibile se, da una parte, ho trovato conferma dell’opinione comune che il settore necessita di robusti interventi tesi a recuperare efficienza e trasparenza (da attuare anche mediante un forte ridimensionamento e consistenti aggregazioni), dall’altra ho potuto constatare che non tutto è da buttare. E questo sia in termini settoriali che in termini territoriali.

continua