{"id":2100,"date":"2016-05-13T17:02:01","date_gmt":"2016-05-13T17:02:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sienamigliore.it\/?p=2100"},"modified":"2017-01-02T12:11:49","modified_gmt":"2017-01-02T12:11:49","slug":"appello-per-siena-le-societa-partecipatecontrollate-dal-comune-di-siena-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sienamigliore.it\/?p=2100","title":{"rendered":"APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA&#8217; PARTECIPATE\/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA &#8211; 3"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Questo \u00e8 it terzo post\u00a0sull&#8217;argomento &#8221;\u00a0<em>societ\u00e0 a partecipazione pubblica\u00a0<\/em>&#8221;\u00a0ed il secondo nonch\u00e9 ultimo in cui tratter\u00f2 i relativi\u00a0aspetti normativi. Quindi dal prossimo post (riferito, ovviamente, a questo stesso\u00a0argomento) \u00a0&#8220;scender\u00f2&#8221; ad analizzare la realt\u00e0 senese o, meglio, le societ\u00e0 partecipate\/controllate dall&#8217;Amministrazione comunale di Siena. Come gi\u00e0 detto, i &#8220;visitatori&#8221; ( e i miei quattro followers)\u00a0che non intendano approfondire pi\u00f9 di tanto la problematica possono\u00a0decidere di &#8220;saltare&#8221; <em>anche<\/em>\u00a0questo e \u201cripartire\u201d dal \u00a0successivo (<em>quarto post<\/em> sull\u2019 argomento).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proseguiamo\u00a0quindi\u00a0nell&#8217;analisi (ancora tutt&#8217;altro che esaustiva) degli articoli\u00a0del pi\u00f9 volte citato Testo Unico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l&#8217;<strong>art.12<\/strong> viene stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle societ\u00e0 partecipate \u00a0sono soggetti alle stesse azioni di responsabilit\u00e0 previste dalla <em>disciplina ordinaria delle societ\u00e0 di capitali<\/em>, mentre\u00a0\u00a0il controllo giudiziario sull&#8217;amministrazione di tali societ\u00e0 \u00e8 contemplato\u00a0nell&#8217;<strong>art.13<\/strong> (&#8220;ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall&#8217;entit\u00e0 della partecipazione di cui \u00e8 titolare, \u00e8 legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarit\u00e0 al tribunale&#8221;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eventuali crisi aziendali di <em>societ\u00e0 a controllo pubblico<\/em> sono disciplinate dall&#8217; <strong>art.14<\/strong> \u00a0che, fra l&#8217;altro, detta specifiche procedure per prevenirne l&#8217;aggravamento, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.15<\/strong> attribuisce al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze la competenza in materia di controllo e monitoraggio sull&#8217;attuazione del decreto nonch\u00e9 in materia di trasparenza e separazione contabile. E&#8217; sempre con\u00a0tale articolo che viene attribuito al suddetto Ministero l&#8217;obbligo di detenere un apposito albo pubblico di tutte le societ\u00e0 a partecipazione pubblica esistenti nonch\u00e9 di esercitare, &#8220;nei confronti di dette societ\u00e0, i poteri ispettivi gi\u00e0 previsti dalla normativa vigente.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.16<\/strong> introduce disposizioni analitiche e particolarmente stringenti nel caso in cui una <strong>societ\u00e0 in controllo pubblico<\/strong> sia anche <strong>titolare di affidamenti diretti di contratti pubblici<\/strong>, coordinando peraltro\u00a0la disciplina nazionale in materia con quella europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In presenza di societ\u00e0 a partecipazione mista (pubblico-privata) sono introdotte specifiche disposizioni, presenti nell&#8217;<strong>art. 17<\/strong>, dove\u00a0si legge, fra l&#8217;altro, che la quota di partecipazione del soggetto privato non pu\u00f2 essere inferiore al trenta per cento. Disposizioni che riguardano i requisiti del socio privato, la durata della partecipazione privata, le modalit\u00e0 di designazione degli organi di vertice e il contenuto degli statuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova normativa prevede la possibilit\u00e0, sempre per le <strong>societ\u00e0 a controllo pubblico<\/strong>, di quotazione nei mercato regolamentati. L&#8217;<strong>art.18<\/strong> ne disciplina la procedura decisoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina del personale, intesa in senso lato, \u00e8 regolamentata dall&#8217;<strong>art. 19<\/strong> dove si apprende che, per questo specifico aspetto, si applicano le disposizioni del codice civile nonch\u00e8 le le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell&#8217;impresa, salvo quanto previsto dal decreto stesso. Saranno le stesse <strong>societ\u00e0 a controllo pubblico<\/strong> a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalit\u00e0 per il reclutamento del personale, provvedimenti che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della societ\u00e0. Mentre saranno le <strong>amministrazioni pubbliche socie<\/strong> a fissare, con propri provvedimenti, gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle societ\u00e0 controllate. E le suddette\u00a0<strong>societ\u00e0 a controllo pubblico<\/strong> dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi. Viene altresi stabilito uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilit\u00e0 del personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.20<\/strong> si occupa di tutta la problematica riguardante la <em>razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche <\/em>(ad esclusione di\u00a0quanto disposto dal successivo art.25 in materia di<em> <em>alienazione <\/em><\/em>di tali\u00a0partecipazioni). In particolare tale articolo prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico delle societ\u00e0 partecipate, sia direttamente che indirettamente, anche &#8220;mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione&#8221;. Piani di razionalizzazione <strong>devono<\/strong> comunque essere adottati\u00a0nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all&#8217;art.4;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipazioni in societ\u00e0 prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipazioni in societ\u00e0 che svolgono attivit\u00e0 analoghe o similari a quelle svolte da altre societ\u00e0 partecipate;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipazioni in societ\u00e0 che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">partecipazioni in societ\u00e0 diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque \u00a0esercizi precedenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">necessit\u00e0 di contenimento dei costi di funzionamento;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">necessit\u00e0 di aggregazione di societ\u00e0 aventi ad oggetto le attivit\u00e0 consentite dall&#8217;articolo 4<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Gli atti di scioglimento delle societ\u00e0 o di alienazione delle partecipazioni &#8220;sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societ\u00e0 o l&#8217;acquisto della partecipazione.&#8221; Per la mancata adozione degli atti richiesti da questo articolo viene infine introdotto uno specifico meccanismo sanzionatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.21<\/strong> disciplina in particolare i casi di un eventuale risultato di esercizio negativo <strong>delle societ\u00e0 partecipate<\/strong> per il quale <strong>le amministrazioni partecipanti<\/strong> devono ottemperare a ben definiti\u00a0obblighi di accantonamento nonch\u00e8, in certi casi, alla riduzione dei compensi degli amministratori e finanche alla revoca dei medesimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli <strong>artt. 22\u00a0<\/strong>e\u00a0<strong>23<\/strong> recano disposizioni, rispettivamente, in materia di trasparenza e di regolamentazione delle controversie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.24<\/strong> prevede espressamente \u00a0l&#8217;applicazione delle disposizioni del decreto tanto alle Regioni a statuto speciale quanto alle Province autonome.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.25<\/strong> definisce <em>tempi e metodi<\/em> per effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, in modo tale da individuare quelle che devono essere alienate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disposizioni transitorie in materia di personale delle societ\u00e0 a controllo pubblico sono contenute nell&#8217; <strong>art.26<\/strong> dove si prevede, fra l&#8217;altro, che dette societ\u00e0 attuino una ricognizione del personale in servizio con lo scopo di individuare eventuali eccedenze. Viene disposto altres\u00ec\u00a0che l&#8217;elenco del personale eccedente venga trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e che sia quest&#8217;ultimo a formare e gestire l&#8217;elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte le altre disposizioni transitorie sono raggruppate nell&#8217;<strong>art. 27<\/strong>. Qui mi limito a riportare il contenuto del primo comma: &#8220;Le societ\u00e0 a controllo pubblico gi\u00e0 costituite all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217; <strong>art.28<\/strong> sono elencate le modifiche necessarie per coordinare il contenuto del decreto con la normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le abrogazioni di disposizioni vigenti in materia di societ\u00e0 a controllo pubblico, infine, vengono riportate nell&#8217; <strong>art.29<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><strong>continua\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo \u00e8 it terzo post\u00a0sull&#8217;argomento &#8221;\u00a0societ\u00e0 a partecipazione pubblica\u00a0&#8221;\u00a0ed il secondo nonch\u00e9 ultimo in cui tratter\u00f2 i relativi\u00a0aspetti normativi. 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