{"id":2018,"date":"2016-03-24T07:38:38","date_gmt":"2016-03-24T07:38:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sienamigliore.it\/?p=2018"},"modified":"2017-01-02T12:15:04","modified_gmt":"2017-01-02T12:15:04","slug":"appello-per-siena-le-societa-partecipatecontrollate-dal-comune-di-siena-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sienamigliore.it\/?p=2018","title":{"rendered":"APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA&#8217; PARTECIPATE\/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA &#8211; 2"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nel post del 22 novembre 2015 (stesso argomento) ho <span style=\"color: #000000;\">affrontato, pure se<\/span> in modo\u00a0del tutto superficiale, gli aspetti quantitativi del &#8220;fenomeno&#8221; su dimensioni nazionale e regionale (Toscana).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo passo, come gi\u00e0 indicato nel citato post, consiste nell&#8217;esaminare<span style=\"color: #000000;\">\u00a0gli aspetti normativi pure se, ancora, in maniera tutt&#8217;altro <\/span>che esaustiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ho quindi raccolto la documentazione\u00a0necessaria e, essendo abbastanza digiuno della materia, ho provveduto ad una prima lettura sommaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Comunque\u00a0la pensiate credo che, se vi siete trovati ad occuparvi di <strong>Societ\u00e0 a partecipazione pubblica<\/strong>, non potrete non riconoscere\u00a0che i continui e <span style=\"color: #000000;\">disorganici\u00a0<\/span>interventi legislativi\u00a0in materia hanno determinato un quadro normativo ben poco chiaro, se non addirittura contraddittorio (alcuni sono perfino arrivati a formulare\u00a0dubbi di costituzionalit\u00e0) e, comunque, particolarmente bisognoso di un poderoso riordino\/accorpamento ed una robusta semplificazione. Lo si evince, implicitamente, anche da\u00a0quanto ha avuto modo di scrivere al riguardo la Corte dei Conti gi\u00e0 nel 2010: &#8221; Il legislatore,&#8230;., tenuto conto delle complesse problematiche insorte in ordine\u00a0alla posizione di dette societ\u00e0 nel mercato, ai loro rapporti con i soci pubblici, all&#8217;ambito\u00a0e\u00a0alla natura dell\u2019attivit\u00e0 esercitata, all&#8217;eludibilit\u00e0\u00a0delle norme di carattere generale dettate\u00a0ai fini del contenimento dei costi, ha operato numerose incursioni normative in materia,\u00a0le quali, disciplinando in maniera peculiare determinati aspetti attinenti alla materia delle\u00a0partecipazioni societarie pubbliche (soprattutto locali), hanno attribuito al settore indubbi\u00a0elementi di specialit\u00e0 &#8221; (CORTE DEI CONTI, &#8220;Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in societ\u00e0 ed altri organismi da parte di comuni e province&#8221;, giugno 2010).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Verso la fine\u00a0del mese di gennaio mi stavo apprestando ad una seconda e pi\u00f9 approfondita lettura del gi\u00e0 citato materiale quando apprendevo\u00a0dalla stampa che, in data 20 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della semplificazione e la Pubblica amministrazione, aveva\u00a0approvato\u00a0<em>in sede preliminare<\/em> ed in attuazione dell&#8217;art.8 della legge n\u00a0124\/2015 (articolo con il quale si delega\u00a0il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), il decreto legislativo denominato\u00a0<strong>Testo Unico in materia di Societ\u00e0 a partecipazione pubblica.\u00a0<\/strong>Un decreto che, prima di passare alle Commissioni parlamentari competenti, dovr\u00e0 acquisire i pareri tanto della &#8220;Conferenza unificata&#8221; (cos\u00ec come definita dal\u00a0comma 1 dell&#8217;art.8 del Dlgs n.281\/97:\u00a0&#8220;La Conferenza Stato &#8211; citt\u00e0 ed autonomie locali e&#8217; unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunit\u00e0&#8217; montane, con la Conferenza Stato &#8211; regioni&#8221;) quanto del Consiglio di Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quanto <strong>Testo Unico<\/strong> comprende gran parte della normativa esistente in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica. Il &#8220;fine prioritario&#8221;, come dichiarato nel\u00a0sopra citato art.18, consiste nell&#8217; &#8220;assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A\u00a0chi intendesse approfondire le sue conoscenze sull&#8217;argomento consiglio di leggersi, fra i documenti che &#8220;accompagnano&#8221; il\u00a0citato testo unico, quello, di notevole interesse, intitolato &#8220;Analisi di impatto della regolamentazione&#8221; Qui mi limiter\u00f2 ad evidenziarne due piccole parti: una\u00a0dedicata all&#8217;analisi dei dati, una dedicata agli obiettivi. Nella prima viene evidenziato, per esempio, che:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"> sono ben 988 le societ\u00e0 con numero di addetti inferiore ai membri del Cda;<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">sono ben 2.479 le socet\u00e0 con un numero di addetti inferiore a 20;<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">sono ben 1.600 le societ\u00e0 con valore della produzione inferiore al milione di euro;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">sono ben 984 le societ\u00e0 con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nella seconda vengono indicati gli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l&#8217;intervento normativo.<\/p>\n<p>Obiettivi di breve periodo:<\/p>\n<ul>\n<li>limitare la costituzione di nuove societ\u00e0 pubbliche;<\/li>\n<li>rendere trasparenti i bilanci delle societ\u00e0 in controllo pubblico;<\/li>\n<li>ridurre il numero di societ\u00e0 pubbliche;<\/li>\n<li>impedire il proliferare di societ\u00e0 non necessarie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Obiettivi di medio periodo (o operativi):<\/p>\n<ul>\n<li>ridurre le aree di intervento delle societ\u00e0 pubbliche;<\/li>\n<li>eliminare o limitare le societ\u00e0 pubbliche non in equilibrio economico;<\/li>\n<li>ridefinire il sistema di gestione del personale delle societ\u00e0 a controllo pubblico;<\/li>\n<li>garantire che l&#8217;attivit\u00e0 delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Obiettivi di lungo periodo (o specifici):<\/p>\n<ul>\n<li>miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;<\/li>\n<li>maggiore credibilit\u00e0 e trasparenza della pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>favorire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, mediante l&#8217;efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tenuto conto di tutti i &#8220;passaggi&#8221; necessari ma, anche, dei vincoli temporali imposti, sembra ipotizzabile che tale testo verr\u00e0 alla luce in tempi non particolarmente lunghi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, vuoi per il fatto che nel citato testo unico, come gi\u00e0 detto, ha trovato collocazione molta della normativa preesistente in materia, vuoi\u00a0per la sua organicit\u00e0 (e, ormai, per l'&#8221;ineluttabilit\u00e0&#8221; degli indirizzi ivi contenuti), vuoi, infine, per la previsione di emanazione non particolarmente lunga, \u00e8 ragionevole ipotizzare\u00a0che gli enti territoriali coinvolti inizieranno ad adeguarsi\u00a0fin da ora a quanto\u00a0tale documento dispone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da qui la mia decisione di affrontare gli aspetti normativi, non tanto prendendo in rassegna la legislazione passata, quanto tramite l&#8217;analisi del suddetto Testo unico. Questa decisione consente al sottoscritto di ridurre significativamente la fatica, <em>a questo punto quasi inutile<\/em>, di &#8220;assimilare&#8221; la normativa precedente e di evitare un considerevole dispendio di energie necessario a sintetizzare e rendere &#8220;leggibile&#8221; una &#8220;narrazione&#8221;\u00a0del passato che, oltretutto, sarebbe risultata significativamente noiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto questo\u00a0ho pensato utile procedere <em>comunque<\/em> ad una seconda lettura del materiale raccolto anche se, lo confesso, in maniera meno approfondita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo e nel prossimo post (che poi sarebbero il secondo ed il terzo post sull&#8217;argomento) prender\u00f2 quindi in considerazione i contenuti del citato documento, provvedendo a sottolineare\/evidenziare gli aspetti a mio avviso pi\u00f9 significativi. Sar\u00f2, ancora, necessariamente &#8220;stringato&#8221; \u00a0in quanto \u00e8 mio intendimento dedicarmi, subito dopo, alla\u00a0parte pi\u00f9 importante di questa &#8220;inchiesta&#8221;, vale a dire <strong>le societ\u00e0 partecipate dal Comune di Siena<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per chi, come me, si appresta a scrivere su tale\u00a0materia, questo lavoro propedeutico, a mio avviso, risulta pressoch\u00e9 indispensabile. Utili ma non indispensabili, invece, i\u00a0due post indicati per chi intende documentarsi sulla problematica solo con riferimento al Comune di Siena. In questo caso il lettore pu\u00f2 anche decidere di non &#8220;perdere tempo&#8221; a leggere questo post ed il successivo e &#8220;ripartire&#8221; solo dal\u00a0<em>quarto post<\/em> sull&#8217;argomento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innanzitutto una considerazione del tutto personale e di carattere generale: dati\u00a0i non pochi &#8220;difetti&#8221; sopra indicati della precedente\u00a0normativa, il\u00a0<strong>Testo Unico in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica<\/strong> \u00e8 da considerare un concreto e significativo passo avanti verso la razionalizzazione del settore e, in ultima analisi, verso un recupero di efficienza (e, in certi casi, peraltro non sporadici, verso una\u00a0moralizzazione) del medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Veniamo quindi ai singoli articoli del citato decreto legislativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gi\u00e0 nell&#8217;<strong>art. 1<\/strong> sono ravvisabili aspetti normativi importanti ai fini della chiarezza e della trasparenza. Mentre il comma 1 di detto articolo definisce in maniera precisa <em>l&#8217;oggetto<\/em> della norma, nel comma 2 viene esplicitato puntualmente <em>il fine<\/em> delle disposizioni\u00a0contenute nel decreto, in quanto afferenti (tali disposizioni) l&#8217; &#8220;efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonch\u00e9 la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utile anche il contenuto dell&#8217;<strong>art. 2<\/strong> che, sempre in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza, riporta una serie di definizioni che\u00a0di fatto riducono in maniera robusta\u00a0i margini di manovra per interpretazioni, diciamo, soggettive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art. 3<\/strong> stabilisce che i tipi di societ\u00e0 a cui potranno\u00a0partecipare le Amministrazioni Pubbliche sono solamente due: le <strong>societ\u00e0\u00a0per azioni<\/strong> e le <strong>societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/strong>. Al momento in cui scrivo queste note alcuni studiosi hanno ventilato l&#8217;ipotesi che si debba comprendere anche le societ\u00e0 <em>consortili per azioni<\/em> e le societ\u00e0 <em>consortili a responsabilit\u00e0 limitata<\/em>. E&#8217; probabile che, in tempi non troppo lunghi, le autorit\u00e0 competenti chiariranno questo aspetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguono poi disposizioni significativamente rigorose\u00a0in merito alle possibilit\u00e0 che le Amministrazioni Pubbliche hanno (o, meglio, avranno) di <em>costituire<\/em> societ\u00e0 o <em>acquisire<\/em> partecipazioni di societ\u00e0 in ordine al tipo di attivit\u00e0 svolta (<strong>art.4<\/strong>). Recita, per esempio, il comma 1: &#8220;Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u00e0 aventi per oggetto attivit\u00e0 di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u00e0 istituzionali, n\u00e9 acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u00e0&#8221;. Segue poi un elenco dettagliato delle attivit\u00e0, diciamo, consentite.\u00a0Quindi, mentre nell&#8217;art. 3 vengono definiti i tipi di societ\u00e0 &#8220;ammessi&#8221;, nel successivo vengono fissati dei &#8220;paletti&#8221; riguardo\u00a0alle\u00a0finalit\u00e0 (<em>oggetto<\/em>) di una societ\u00e0 partecipata da una amministrazione pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta definiti gli obblighi riguardo\u00a0tanto alla forma societaria (art.3) quanto all&#8217;attivit\u00e0 svolta (art.4), l&#8217;<strong>art. 5<\/strong> stabilisce oneri\/vincoli, a mio modesto parere considerevolmente\u00a0stringenti, per quanto riguarda \u00a0le, diciamo,\u00a0<em>motivazioni<\/em> \u00a0sottostanti la scelta, da parte di amministrazioni pubbliche, di costituire societ\u00e0 o di acquisire partecipazioni. Detto articolo definisce anche i controlli cui verr\u00e0\u00a0sottoposto l&#8217;atto deliberativo di costituzione di una societ\u00e0 o di acquisizione di una partecipazione. Mi piace \u00a0evidenziare\u00a0(non tanto perch\u00e9 particolarmente importante quanto\u00a0per una preferenza del tutto personale) il contenuto dell&#8217;ultimo periodo del comma 2 del citato articolo: &#8220;Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica&#8221;. Sarebbe bello se gli enti locali, al di l\u00e0 degli obblighi minimali che verranno introdotti per tale specifico aspetto, prendessero la consuetudine di sottoporre tale atto ad una &#8220;vera&#8221; e ben veicolata consultazione pubblica, in modo da addivenire ad una reale partecipazione pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.6<\/strong> detta le regole fondamentali in merito all&#8217;organizzazione ed alla gestione delle societ\u00e0 a controllo pubblico. Buona parte di tale articolo \u00e8 dedicata all&#8217;individuazione di specifici strumenti di governo societario la cui adozione viene demandata alle stesse societ\u00e0 a partecipazione pubblica (comma 3), i quali (strumenti di governo), dice il comma 4, vengono indicati nella relazione annuale, fermo restando il fatto che &#8220;Qualora le societ\u00e0 a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all&#8217;interno della relazione di cui al comma 4&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.7<\/strong> indica le modalit\u00e0 attraverso le quali viene adottato e &#8220;pubblicizzato&#8221; l&#8217;atto deliberativo concernente la\u00a0<em>costituzione<\/em>\u00a0di una societ\u00e0 a partecipazione pubblica. Nel caso, per esempio, di una societ\u00e0 a partecipazione comunale tale atto\u00a0deve essere sottoposto a deliberazione del relativo Consiglio comunale. Comunque sia l&#8217;atto deliberativo deve contenere gli elementi esseziali &#8220;cos\u00ec come previsti dal Codice Civile per la costituzione di societ\u00e0 per azioni o societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<em>acquisto<\/em> di partecipazioni in societ\u00e0 gi\u00e0 costituite \u00e8 invece regolamentata dall&#8217;<strong>art.8<\/strong> che, peraltro, ribadisce le stesse modalit\u00e0 dell&#8217;atto deliberativo indicate nell&#8217;art.7.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.9<\/strong> indica \u00a0l&#8217;organo\/istituzione competente per esercitare i diritti dell&#8217;azionista. Per le partecipazioni di enti locali (comma 3), per esempio, i diritti dell&#8217;azionista\u00a0sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall&#8217;<strong>art.10<\/strong> si apprende\u00a0che la procedura di alienazione (vendita\/cessione) delle partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche si rif\u00e0 al primo comma dell&#8217;art.7, alienazione che, peraltro, deve essere fatta nel rispetto dei principi di <em>pubblicit\u00e0<\/em>, <em>trasparenza<\/em> e <em>non discriminazione<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<strong>art.11<\/strong> dice innanzitutto che &#8220;i componenti degli organi amministrativi di societ\u00e0 a controllo pubblico devono possedere&#8221;, \u00a0al di l\u00e0 delle leggi attualmente vigenti in materia di incompatibilit\u00e0 e inconferibilit\u00e0 degli incarichi, &#8220;requisiti di onorabilit\u00e0, professionalit\u00e0 e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.&#8221; Mentre dal secondo comma si apprende che, di norma, l&#8217;organo amministrativo di societ\u00e0 a controllo pubblico \u00e8 costituito da un amministratore unico. Sar\u00e0 il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze a definire criteri di determinazione della <em>remunerazione<\/em> di societ\u00e0 a controllo pubblico, proporzionata alle dimensione dell&#8217;impresa. Si apprende altres\u00ec\u00a0che gli Amministratori di societ\u00e0 a controllo pubblico \u00a0non potranno essere dipendenti dell&#8217;amministrazione titolare della partecipazione. Viene comunque stabilito che il &#8220;trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere \u00a0agli amministratori, ai titolari e componenti gli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti non potr\u00e0 comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni pubbliche&#8221;. Sempre nell&#8217;art. 11 trovano poi evidenza ulteriori ed articolate disposizioni che, direttamente o indirettamente, in un modo o nell&#8217;altro, riguardano il trattamento economico, inteso in senso lato, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti di societ\u00e0 a controllo pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><strong>continua<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel post del 22 novembre 2015 (stesso argomento) ho affrontato, pure se in modo\u00a0del tutto superficiale, gli aspetti quantitativi del &#8220;fenomeno&#8221; su dimensioni nazionale e regionale (Toscana). 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