LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA

Avevo deciso di dedicare i momenti liberi del mese di febbraio a riprendere le fila del discorso sulle società partecipate/controllate dal Comune di Siena (è passato circa un anno e mezzo dall’ultimo post sull’argomento – ecco, in dettaglio, le date degli altri post in cui ho affrontato tale problematica:13 maggio 2015, 24 marzo 2016, 13 maggio 2016).

Questa è la terza volta che mi metto davanti al computer per cominciare ed è la terza volta che ci rinuncio.

Ora, dato che di questo mio intendimento (riprendere le fila del discorso ….) avevo reso partecipi due dei miei quattro followers, ritengo corretto spiegare loro il perché della mia titubanza ed, anche, della mia decisione finale.

Come sappiamo, nel maggio prossimo (il giorno 10 giugno: correzione effettuata in data successiva a quella della pubblicazione di questo post) ci saranno le elezioni amministrative nel Comune di Siena. E sappiamo anche che fra pochissimi giorni (domenica 4 marzo) si svolgeranno le elezioni politiche.

Bene. Questi due appuntamenti, assieme ai notevoli sconvolgimenti che stanno interessando tutti i partiti/movimenti politici in ambito comunale (ma il discorso vale viepiù per l’intero territorio nazionale), hanno determinato un clima, sotto tale specifico versante, a dir poco incandescente.

Ma voi direte: che cosa c’entrano le elezioni con le società partecipate/controllate dal Comune di Siena?

C’entrano eccome se tenete conto del fatto che fra le prerogative di questo blog c’è anche quella dell’obiettività o, meglio, della ricerca dell’obiettività. Come ebbi modo di scrivere, con riferimento alla categoria “APPELLO PER SIENA”, nell’introduzione del post del 1° agosto 20125,

tutti gli argomenti che mi troverò ad affrontare dovranno essere trattati, esplicitamente o implicitamente, non con l’obiettivo di “sponsorizzare” o denigrare questo o quel partito e/o, più in generale, questa o quella lobby, ma nell’ esclusivo interesse generale. Questo, almeno, è il mio intento. Il fatto di esserne o meno all’altezza è tutta un’altra questione.

Intendo cioè dire che laddove emergesse una situazione tale da condurre ad una valutazione negativa (o, viceversa, lodevole) dell’ “esecutivo in carica”, non voglio in alcun modo che questa abbia l’odore di una scelta strumentale finalizzata a colpire (o magnificare) il suddetto esecutivo.

Ora, in un clima come quello attuale, affrontare la citata questione,  qualunque siano i risultati, sono convinto che verrebbe interpretata come una mera presa di posizione politica. Quindi il fine “vero” (peraltro recondito) verrebbe considerato non tanto quello di “fotografare” fedelmente il contesto sotto osservazione, quanto quello di denigrare e/o “sponsorizzare” questo o quel partito/movimento/personaggio politico.

Conseguentemente il mio lavoro risulterebbe completamente inutile in quanto considerato non veritiero.

Dal momento che a me interessa, esclusivamente e semplicemente, dare un piccolo contributo alla “costruzione”, come più volte detto, di una Siena migliore che, nel caso specifico, consiste nel predisporre una “fotografia” quanto più possibile veritiera dello stato delle partecipate dal Comune di Siena, intendo fare tutto il possibile affinché chi si accinge a leggere i risultati di questa, diciamo, inchiesta, parta dal presupposto della mia buona fede e, quindi, dall’obiettività della parte analitica del lavoro.

Intendiamoci. Io andrò a votare, sia per le politiche, sia per le amministrative. Ma questo, come dire, è un altro film che non intendo in alcun modo interconnettere con quello oggetto di questo post.

Tutto quanto sopra per dire che ho deciso di riprendere il discorso sulle partecipate/controllate dal Comune di Siena non prima delle elezioni amministrative di maggio.(il giorno 10 giugno: correzione effettuata in data successiva a quella della pubblicazione di questo post) A “bocce ferme” spero di “incontrare” un lettore più disponibile a valutare con serenità quanto andrò a scrivere sull’argomento e, quantomeno, senza sgradevoli sospetti aprioristici.

BLOGGER MIO MALGRADO

Se qualcuno mi avesse chiesto, anche pochi anni fa, di cosa avrei desiderato occuparmi in questa ultima parte della mia vita, avrei risposto elencando una serie di attività (in parte riportate nelle pagine/sottopagine introduttive), attività che ritengo del tutto inutile proporre in questa sede. Ma sicuramente non avrei fatto alcun riferimento a quella (se di attività si può parlare) di blogger (aggiungo, per amore di verità, l’aggettivo dilettante). Mai e poi mai avrei pensato di dedicare una parte, anche minima, del mio tempo a scrivere miei post (articoli) per il mio blog.

Poi le cose sono andate diversamente ed eccomi qui ( per i motivi che mi hanno spinto a questa scelta rimando, ancora, alle pagine/sottopagine introduttive, in particolare la pagina intitolata “Perché questo blog”).

Un’attività che, pur mantenendosi sempre abbastanza “artigianale”, si è  affinata/modificata nel tempo a seguito, diciamo, di una sorta di feedback fra me ed i miei quattro followers instauratosi a volte (raramente) in maniera esplicita a volte (ben più frequentemente) in maniera implicita.

Un’attività mantenutasi peraltro abbastanza sporadica.

Comunque sia, come già detto in altri post, mi sto sempre più rendendo conto che per impegni del genere occorre, per svariati motivi facilmente intuibili, una robusta assiduità. E’ come il prato di un giardino: se non lo curi adeguatamente (tagliare l’erba, innaffiare, concimare, arieggiare, integrare, “medicare”, ecc.) il tuo prato prima o poi si riempirà di erbe infestanti che, piano piano, sovrasteranno l’erba vera e propria fino a stravolgerne completamente l’aspetto originario. E cosi per un blog: se non  lo “curi” in maniera adeguata le “erbe infestanti” si insinueranno progressivamente fino a stravolgere l’impostazione originaria.

E siccome credo che delle problematiche oggetto di questo blog mi dovrò occupare per molto tempo ancora, conviene che proceda con adeguato rigore.

Ora, qualcuno dirà, dovrebbe risultare oltremodo facile, per un pensionato quale io sono, ridisegnane l’utilizzo del proprio tempo.

Non è proprio così. Una volta impostato un certo “modo di vivere”, al momento in cui questo si “cristallizza”, non è del tutto immediato introdurre dei mutamenti, forse anche perché tu stesso, in quanto pensionato, parti dal presupposto che il tempo a disposizione non ti manchi mai.

Credo comunque di poter dire che i vari tentativi di riorganizzare il mio tempo stanno cominciando a dare i loro frutti e che, quindi, ritengo di poter rendere fin da ora ben meno sporadica la mia attività sul web.

Nei post che seguiranno, spero in tempi ben più brevi, mi occuperò, non necessariamente nello stesso ordine sotto riportato, dei seguenti argomenti:

  • le società partecipate/controllate dal Comune di Siena. Dopo una pausa certamente troppo lunga (che, peraltro, mi permetterà di meglio conseguire l’obiettivo prefissato, visti i successivi e significativi interventi normativi/operativi introdotti dalla data dell’ultimo post sull’argomento ad oggi) riprenderò le fila del discorso entrando nella specifica realtà senese anche alla luce delle eventuali azioni adottate dal Comune su questo versante. Proprio a seguito del mio significativo ritardo potrò anche testare con maggiore efficacia se e in quale misura il Comune ha imboccato la strada della trasparenza (rimango ancora convinto che molti dei mali che affliggono la nostra società possono essere curati con qualche successo in più proprio mediante la “terapia” della trasparenza; un giorno cercherò di spiegare in maniera dettagliata questa mia opinione).
  • la commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario italiano. In tale post specificherò anche, ma non solo, i motivi che mi hanno indotto a questo ulteriore intervento sull’argomento in modo da poter consentire di valutare la relativa necessità e, per chi lo desideri, esplicitarmi le sue opinioni, magari in questo stesso blog.
  • lo “stato dell’arte” riguardo alla categoria “Una oscura questione di vicinato” sia con riferimento alla questione “confinanti”, sia con riferimento alla questione “detrattore occulto”. Per la prima questione (confinanti), l’altro giorno ho voluto ridare un’occhiata alla copiosa documentazione di cui dispongo e a me sembra che, da fine 2003 – primi mesi del 2004 in poi, in questo tranquillo e gradevole contesto tipico delle campagne senesi siano state inserite “venature” criminogene non proprio banali (per l’aggettivo criminogeno faccio riferimento al significato evidenziato nella maggior parte dei moderni vocabolari: che produce, favorisce, incoraggia le attività criminali) senza che nessuno abbia fatto granché per porvi rimedio ( sono passati quasi quindici anni! ). Per la verità devo dire che, con la costituzione di questo blog, le cose sono migliorate, anche se siamo ancora lontani da una situazione di vivibilità quantomeno sufficiente. Una opinione (e sottolineo opinione) pesante, anche se non è la prima volta che mi viene alla mente. E proprio per questo ho deciso di rileggermi con più attenzione detto materiale al fine di avvalorare o rigettare tale opinione di prima linea con, come si dice, cognizione di causa. Un compito che svolgerò, appunto, dopo aver riletto il materiale. A questa titubanza si contrappone peraltro una certezza. La certezza che io non smetterò di occuparmi della questione (ovviamente nei modi e nei termini che la legge consente) fintanto che non vedrò ristabilita, nel contesto dove mi trovo a vivere, una situazione  di normalità sotto il profilo della legalità, delle condizioni igienico-sanitarie, dei diritti inalienabili delle persone, della tranquillità, del decoro. In altri termini un contesto di normale vivibilità. E continuerò a farlo con serenità e pacatezza in modo da evitare ripercussioni negative sullo stato di vita delle persone che mi sono vicine, in particolare i bambini. Anche riguardo alla seconda questione (detrattore occulto) predisporrò uno specifico post dove indicherò i passi avanti compiuti e le ulteriori iniziative che intendo intraprendere.

 

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 3

Questo è it terzo post sull’argomento ” società a partecipazione pubblica ” ed il secondo nonché ultimo in cui tratterò i relativi aspetti normativi. Quindi dal prossimo post (riferito, ovviamente, a questo stesso argomento)  “scenderò” ad analizzare la realtà senese o, meglio, le società partecipate/controllate dall’Amministrazione comunale di Siena. Come già detto, i “visitatori” ( e i miei quattro followers) che non intendano approfondire più di tanto la problematica possono decidere di “saltare” anche questo e “ripartire” dal  successivo (quarto post sull’ argomento).

Proseguiamo quindi nell’analisi (ancora tutt’altro che esaustiva) degli articoli del più volte citato Testo Unico.

Con l’art.12 viene stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate  sono soggetti alle stesse azioni di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, mentre  il controllo giudiziario sull’amministrazione di tali società è contemplato nell’art.13 (“ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale”).

Eventuali crisi aziendali di società a controllo pubblico sono disciplinate dall’ art.14  che, fra l’altro, detta specifiche procedure per prevenirne l’aggravamento, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

L’art.15 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza in materia di controllo e monitoraggio sull’attuazione del decreto nonché in materia di trasparenza e separazione contabile. E’ sempre con tale articolo che viene attribuito al suddetto Ministero l’obbligo di detenere un apposito albo pubblico di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti nonché di esercitare, “nei confronti di dette società, i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente.”

L’art.16 introduce disposizioni analitiche e particolarmente stringenti nel caso in cui una società in controllo pubblico sia anche titolare di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinando peraltro la disciplina nazionale in materia con quella europea.

In presenza di società a partecipazione mista (pubblico-privata) sono introdotte specifiche disposizioni, presenti nell’art. 17, dove si legge, fra l’altro, che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento. Disposizioni che riguardano i requisiti del socio privato, la durata della partecipazione privata, le modalità di designazione degli organi di vertice e il contenuto degli statuti.

La nuova normativa prevede la possibilità, sempre per le società a controllo pubblico, di quotazione nei mercato regolamentati. L’art.18 ne disciplina la procedura decisoria.

La disciplina del personale, intesa in senso lato, è regolamentata dall’art. 19 dove si apprende che, per questo specifico aspetto, si applicano le disposizioni del codice civile nonchè le le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, salvo quanto previsto dal decreto stesso. Saranno le stesse società a controllo pubblico a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, provvedimenti che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della società. Mentre saranno le amministrazioni pubbliche socie a fissare, con propri provvedimenti, gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate. E le suddette società a controllo pubblico dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi. Viene altresi stabilito uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità del personale.

L’art.20 si occupa di tutta la problematica riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ad esclusione di quanto disposto dal successivo art.25 in materia di alienazione di tali partecipazioni). In particolare tale articolo prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, anche “mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”. Piani di razionalizzazione devono comunque essere adottati nei seguenti casi:

  • partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4;
  • partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
  • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;
  • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque  esercizi precedenti;
  • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4

 Gli atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni “sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.” Per la mancata adozione degli atti richiesti da questo articolo viene infine introdotto uno specifico meccanismo sanzionatorio.

L’art.21 disciplina in particolare i casi di un eventuale risultato di esercizio negativo delle società partecipate per il quale le amministrazioni partecipanti devono ottemperare a ben definiti obblighi di accantonamento nonchè, in certi casi, alla riduzione dei compensi degli amministratori e finanche alla revoca dei medesimi.

Gli artt. 22 23 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di trasparenza e di regolamentazione delle controversie.

L’art.24 prevede espressamente  l’applicazione delle disposizioni del decreto tanto alle Regioni a statuto speciale quanto alle Province autonome.

L’art.25 definisce tempi e metodi per effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, in modo tale da individuare quelle che devono essere alienate.

Disposizioni transitorie in materia di personale delle società a controllo pubblico sono contenute nell’ art.26 dove si prevede, fra l’altro, che dette società attuino una ricognizione del personale in servizio con lo scopo di individuare eventuali eccedenze. Viene disposto altresì che l’elenco del personale eccedente venga trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e che sia quest’ultimo a formare e gestire l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.

Tutte le altre disposizioni transitorie sono raggruppate nell’art. 27. Qui mi limito a riportare il contenuto del primo comma: “Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016”.

Nell’ art.28 sono elencate le modifiche necessarie per coordinare il contenuto del decreto con la normativa vigente.

Le abrogazioni di disposizioni vigenti in materia di società a controllo pubblico, infine, vengono riportate nell’ art.29.

continua 

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 2

Nel post del 22 novembre 2015 (stesso argomento) ho affrontato, pure se in modo del tutto superficiale, gli aspetti quantitativi del “fenomeno” su dimensioni nazionale e regionale (Toscana).

Il secondo passo, come già indicato nel citato post, consiste nell’esaminare gli aspetti normativi pure se, ancora, in maniera tutt’altro che esaustiva.

Ho quindi raccolto la documentazione necessaria e, essendo abbastanza digiuno della materia, ho provveduto ad una prima lettura sommaria.

Comunque la pensiate credo che, se vi siete trovati ad occuparvi di Società a partecipazione pubblica, non potrete non riconoscere che i continui e disorganici interventi legislativi in materia hanno determinato un quadro normativo ben poco chiaro, se non addirittura contraddittorio (alcuni sono perfino arrivati a formulare dubbi di costituzionalità) e, comunque, particolarmente bisognoso di un poderoso riordino/accorpamento ed una robusta semplificazione. Lo si evince, implicitamente, anche da quanto ha avuto modo di scrivere al riguardo la Corte dei Conti già nel 2010: ” Il legislatore,…., tenuto conto delle complesse problematiche insorte in ordine alla posizione di dette società nel mercato, ai loro rapporti con i soci pubblici, all’ambito e alla natura dell’attività esercitata, all’eludibilità delle norme di carattere generale dettate ai fini del contenimento dei costi, ha operato numerose incursioni normative in materia, le quali, disciplinando in maniera peculiare determinati aspetti attinenti alla materia delle partecipazioni societarie pubbliche (soprattutto locali), hanno attribuito al settore indubbi elementi di specialità ” (CORTE DEI CONTI, “Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province”, giugno 2010).

Verso la fine del mese di gennaio mi stavo apprestando ad una seconda e più approfondita lettura del già citato materiale quando apprendevo dalla stampa che, in data 20 gennaio 2016, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della semplificazione e la Pubblica amministrazione, aveva approvato in sede preliminare ed in attuazione dell’art.8 della legge n 124/2015 (articolo con il quale si delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), il decreto legislativo denominato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Un decreto che, prima di passare alle Commissioni parlamentari competenti, dovrà acquisire i pareri tanto della “Conferenza unificata” (così come definita dal comma 1 dell’art.8 del Dlgs n.281/97: “La Conferenza Stato – città ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità’ montane, con la Conferenza Stato – regioni”) quanto del Consiglio di Stato.

In quanto Testo Unico comprende gran parte della normativa esistente in materia di società a partecipazione pubblica. Il “fine prioritario”, come dichiarato nel sopra citato art.18, consiste nell’ “assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”.

A chi intendesse approfondire le sue conoscenze sull’argomento consiglio di leggersi, fra i documenti che “accompagnano” il citato testo unico, quello, di notevole interesse, intitolato “Analisi di impatto della regolamentazione” Qui mi limiterò ad evidenziarne due piccole parti: una dedicata all’analisi dei dati, una dedicata agli obiettivi. Nella prima viene evidenziato, per esempio, che:

  • sono ben 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del Cda;
  • sono ben 2.479 le socetà con un numero di addetti inferiore a 20;
  • sono ben 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro;
  • sono ben 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro.

Nella seconda vengono indicati gli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Obiettivi di breve periodo:

  • limitare la costituzione di nuove società pubbliche;
  • rendere trasparenti i bilanci delle società in controllo pubblico;
  • ridurre il numero di società pubbliche;
  • impedire il proliferare di società non necessarie.

Obiettivi di medio periodo (o operativi):

  • ridurre le aree di intervento delle società pubbliche;
  • eliminare o limitare le società pubbliche non in equilibrio economico;
  • ridefinire il sistema di gestione del personale delle società a controllo pubblico;
  • garantire che l’attività delle società a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente.

Obiettivi di lungo periodo (o specifici):

  • miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;
  • maggiore credibilità e trasparenza della pubblica amministrazione;
  • favorire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, mediante l’efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco.

Tenuto conto di tutti i “passaggi” necessari ma, anche, dei vincoli temporali imposti, sembra ipotizzabile che tale testo verrà alla luce in tempi non particolarmente lunghi.

Quindi, vuoi per il fatto che nel citato testo unico, come già detto, ha trovato collocazione molta della normativa preesistente in materia, vuoi per la sua organicità (e, ormai, per l'”ineluttabilità” degli indirizzi ivi contenuti), vuoi, infine, per la previsione di emanazione non particolarmente lunga, è ragionevole ipotizzare che gli enti territoriali coinvolti inizieranno ad adeguarsi fin da ora a quanto tale documento dispone.

Da qui la mia decisione di affrontare gli aspetti normativi, non tanto prendendo in rassegna la legislazione passata, quanto tramite l’analisi del suddetto Testo unico. Questa decisione consente al sottoscritto di ridurre significativamente la fatica, a questo punto quasi inutile, di “assimilare” la normativa precedente e di evitare un considerevole dispendio di energie necessario a sintetizzare e rendere “leggibile” una “narrazione” del passato che, oltretutto, sarebbe risultata significativamente noiosa.

Detto questo ho pensato utile procedere comunque ad una seconda lettura del materiale raccolto anche se, lo confesso, in maniera meno approfondita.

In questo e nel prossimo post (che poi sarebbero il secondo ed il terzo post sull’argomento) prenderò quindi in considerazione i contenuti del citato documento, provvedendo a sottolineare/evidenziare gli aspetti a mio avviso più significativi. Sarò, ancora, necessariamente “stringato”  in quanto è mio intendimento dedicarmi, subito dopo, alla parte più importante di questa “inchiesta”, vale a dire le società partecipate dal Comune di Siena.

Per chi, come me, si appresta a scrivere su tale materia, questo lavoro propedeutico, a mio avviso, risulta pressoché indispensabile. Utili ma non indispensabili, invece, i due post indicati per chi intende documentarsi sulla problematica solo con riferimento al Comune di Siena. In questo caso il lettore può anche decidere di non “perdere tempo” a leggere questo post ed il successivo e “ripartire” solo dal quarto post sull’argomento.

Innanzitutto una considerazione del tutto personale e di carattere generale: dati i non pochi “difetti” sopra indicati della precedente normativa, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è da considerare un concreto e significativo passo avanti verso la razionalizzazione del settore e, in ultima analisi, verso un recupero di efficienza (e, in certi casi, peraltro non sporadici, verso una moralizzazione) del medesimo.

Veniamo quindi ai singoli articoli del citato decreto legislativo.

Già nell’art. 1 sono ravvisabili aspetti normativi importanti ai fini della chiarezza e della trasparenza. Mentre il comma 1 di detto articolo definisce in maniera precisa l’oggetto della norma, nel comma 2 viene esplicitato puntualmente il fine delle disposizioni contenute nel decreto, in quanto afferenti (tali disposizioni) l’ “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.

Utile anche il contenuto dell’art. 2 che, sempre in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza, riporta una serie di definizioni che di fatto riducono in maniera robusta i margini di manovra per interpretazioni, diciamo, soggettive.

L’art. 3 stabilisce che i tipi di società a cui potranno partecipare le Amministrazioni Pubbliche sono solamente due: le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Al momento in cui scrivo queste note alcuni studiosi hanno ventilato l’ipotesi che si debba comprendere anche le società consortili per azioni e le società consortili a responsabilità limitata. E’ probabile che, in tempi non troppo lunghi, le autorità competenti chiariranno questo aspetto.

Seguono poi disposizioni significativamente rigorose in merito alle possibilità che le Amministrazioni Pubbliche hanno (o, meglio, avranno) di costituire società o acquisire partecipazioni di società in ordine al tipo di attività svolta (art.4). Recita, per esempio, il comma 1: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. Segue poi un elenco dettagliato delle attività, diciamo, consentite. Quindi, mentre nell’art. 3 vengono definiti i tipi di società “ammessi”, nel successivo vengono fissati dei “paletti” riguardo alle finalità (oggetto) di una società partecipata da una amministrazione pubblica.

Una volta definiti gli obblighi riguardo tanto alla forma societaria (art.3) quanto all’attività svolta (art.4), l’art. 5 stabilisce oneri/vincoli, a mio modesto parere considerevolmente stringenti, per quanto riguarda  le, diciamo, motivazioni  sottostanti la scelta, da parte di amministrazioni pubbliche, di costituire società o di acquisire partecipazioni. Detto articolo definisce anche i controlli cui verrà sottoposto l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione. Mi piace  evidenziare (non tanto perché particolarmente importante quanto per una preferenza del tutto personale) il contenuto dell’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo: “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”. Sarebbe bello se gli enti locali, al di là degli obblighi minimali che verranno introdotti per tale specifico aspetto, prendessero la consuetudine di sottoporre tale atto ad una “vera” e ben veicolata consultazione pubblica, in modo da addivenire ad una reale partecipazione pubblica.

L’art.6 detta le regole fondamentali in merito all’organizzazione ed alla gestione delle società a controllo pubblico. Buona parte di tale articolo è dedicata all’individuazione di specifici strumenti di governo societario la cui adozione viene demandata alle stesse società a partecipazione pubblica (comma 3), i quali (strumenti di governo), dice il comma 4, vengono indicati nella relazione annuale, fermo restando il fatto che “Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

L’art.7 indica le modalità attraverso le quali viene adottato e “pubblicizzato” l’atto deliberativo concernente la costituzione di una società a partecipazione pubblica. Nel caso, per esempio, di una società a partecipazione comunale tale atto deve essere sottoposto a deliberazione del relativo Consiglio comunale. Comunque sia l’atto deliberativo deve contenere gli elementi esseziali “così come previsti dal Codice Civile per la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata.”

L’acquisto di partecipazioni in società già costituite è invece regolamentata dall’art.8 che, peraltro, ribadisce le stesse modalità dell’atto deliberativo indicate nell’art.7.

L’art.9 indica  l’organo/istituzione competente per esercitare i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni di enti locali (comma 3), per esempio, i diritti dell’azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Dall’art.10 si apprende che la procedura di alienazione (vendita/cessione) delle partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche si rifà al primo comma dell’art.7, alienazione che, peraltro, deve essere fatta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

L’art.11 dice innanzitutto che “i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere”,  al di là delle leggi attualmente vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, “requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.” Mentre dal secondo comma si apprende che, di norma, l’organo amministrativo di società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sarà il Ministro dell’economia e delle finanze a definire criteri di determinazione della remunerazione di società a controllo pubblico, proporzionata alle dimensione dell’impresa. Si apprende altresì che gli Amministratori di società a controllo pubblico  non potranno essere dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione. Viene comunque stabilito che il “trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere  agli amministratori, ai titolari e componenti gli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni pubbliche”. Sempre nell’art. 11 trovano poi evidenza ulteriori ed articolate disposizioni che, direttamente o indirettamente, in un modo o nell’altro, riguardano il trattamento economico, inteso in senso lato, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti di società a controllo pubblico.

continua

APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 1

Come ho già avuto modo di dire (post del 28 dicembre 2014), “sono arcinote le prese di posizione che, da molte parti, sono state formulate riguardo ai guasti, alle inefficienze, alle degenerazioni di questa forma di intervento pubblico nell’ economia (e non solo nell’ economia)”.

Una questione, quella delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, dagli Enti territoriali, che ha assunto grande rilievo negli ultimi anni anche se, è bene ricordare, il “fenomeno” è presente e si è sviluppato da più di venti anni.

Lo scopo di questa, diciamo, inchiesta, è quello di verificare come stanno realmente le cose, con riferimento a tale specifico aspetto, nel Comune di Siena.

Una prima lettura sommaria e parziale  del materiale raccolto mi ha peraltro portato a confermare l’ipotesi iniziale: volendo analizzare in maniera sufficientemente rigorosa simili problematiche occorre osservarne l’andamento anche al di fuori del ristretto ambito comunale. Senza affrontare questo aspetto, pure se in maniera necessariamente (oltremodo) sintetica, a mio avviso, non possiamo “inquadrare” il fenomeno in tutte le sue implicazioni, con il conseguente rischio di addivenire a diagnosi e, quindi, ad ipotizzare terapie non ottimali, se non proprio sbagliate.

Per tutto quanto sopra esposto ho deciso di articolare il lavoro nel modo seguente:

  1. osservare l’evoluzione, in termini quantitativi, del fenomeno a livello nazionale.
  2. esaminare l’evoluzione degli aspetti normativi;
  3. confrontare la situazione del comune di Siena con quella dell’intero territorio nazionale e della regione di appartenenza (analisi spaziale);
  4. quindi,con solo riferimento al Comune di Siena, osservare l’andamento nel tempo degli aspetti che riterrò più significativi (analisi temporale).

E’ facile comprendere le difficoltà, date le caratteristiche di questo strumento (blog), di essere sintetici più di tanto senza correre il rischio di incidere negativamente ed, anche, significativamente, sulla qualità del “prodotto finito”.

Quindi, nell’impossibilità di mantenermi adeguatamente conciso (vale a dire nell’impossibilità di confinare il tutto in un solo post), ho deciso di pubblicare questa “inchiesta” a puntate cercando il più possibile di rendere ogni puntata, pure se strettamente correlata con le successive/precedenti, in qualche modo compiuta.

Vediamo quindi, in prima battuta, l’evoluzione del fenomeno su dimensioni nazionale e regionale.

Quando si affrontano “fenomeni” quantitativi, come si sa, il problema dell’affidabilità/omogeneità dei dati riveste importanza non secondaria. Nel caso specifico, non potendo, per ovvie ragioni, trattare in maniera esaustiva questo aspetto, mi limito a dire, sintetizzando rozzamente, che, per quanto dichiarato dagli stessi Organismi preposti alla “raccolta dati”, svariati sono i fattori che rendono meno robusta la comparabilità delle relative serie storiche (in particolare il “diverso tasso di adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati” da parte delle Amministrazioni pubbliche – cfr MEF: “Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 Dicembre 2012”, pubblicato nel Luglio 2014)

Tenuto conto di questo “handicap” oggettivo, fra le tante possibili rappresentazioni il grafico sotto riportato mi è sembrato il più affidabile  per gli scopi di questo lavoro.

In tale grafico viene raffigurato,  per il periodo 1990-2012, il numero di società partecipate costituite nell’anno di riferimento.

Come si vede abbastanza chiaramente, questo numero ( ripeto, delle società partecipate costituite nell’anno di riferimento) è cresciuto progressivamente fino al 2002. Di converso possiamo riscontrare, altrettanto chiaramente, un progressivo (e, ancora, significativo) ridimensionamento a partire dal 2006.

Tanto la fase di sensibile crescita quanto quella di significativo decremento risultano fortemente influenzate, come vedremo in un post successivo, dagli interventi legislativi in materia.

 

 

 

ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (numero di società partecipate costituite nell’anno di riferimento)

Fonte: MEF – Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche
                                                             (dicembre 2012)

Passando alle consistenze rileviamo che, al giugno 2015, gli organismi partecipati dall’insieme degli Enti pubblici risultavano essere 7.684 (sistema SIQUEL della Corte dei conti: cfr Corte dei Conti – sezione delle Autonomie, “Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni – Relazione 2015”). Come si vede un numero di società partecipate di dimensioni rilevanti tanto in termini assoluti quanto in termini relativi ( confronti internazionali).

“Scendendo” a livello regionale, la “platea degli organismo considerati”, per tutta una serie di ragioni “tecniche” che non è il caso di riportare in questa sede (per approfondimento cfr sempre il documento della Corte dei Conti sopra indicato), si ruduce a 4.935 soggetti. Bene. Da questo sottoinsieme si rleva, per esempio, che, sul totale nazionale, il peso degli organismi partecipati è, per la Toscana, dell’11,77%, quasi a “pari merito” con l’Emilia Romagna (11,12%) e preceduto soltanto da quello della Lombardia (19,49%)

Quindi, riassumendo in maniera “telegrafica” possiamo dire che il “fenomeno” delle partecipazioni degli Enti Pubblici è aumentato sensibilmente e progressivamente dal 1990 al 2002 e, ancora progressivamente, si è ridimensionato a partire dal 2006. Ambedue gli andamenti, abbiamo detto (come vedremo meglio in uno specifico post), sono derivati dagli interventi legislativi in materia. Resta comunque il fatto che, nel nostro paese, il numero di partecipate rimane a tutt’oggi molto elevato anche se facciamo un confronto con la situazione internazionale.

Sempre da una prima e sommaria lettura del materiale disponibile se, da una parte, ho trovato conferma dell’opinione comune che il settore necessita di robusti interventi tesi a recuperare efficienza e trasparenza (da attuare anche mediante un forte ridimensionamento e consistenti aggregazioni), dall’altra ho potuto constatare che non tutto è da buttare. E questo sia in termini settoriali che in termini territoriali.

continua

APPELLO PER SIENA: SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE E CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA

1) INTRODUZIONE

Me la sono presa comoda. Forse troppo comoda! Un ritardo “significativo” (il post precedente risale al 14 aprile dell’anno in corso) determinato, innanzitutto, dalla mia decisione di affrontare la problematica indicata nel titolo non prima del giorno successivo a quello delle elezioni amministrative (31 maggio u.s.). Il motivo di tale decisione è semplice: non voglio che questo blog venga considerato uno “strumento” per fare, in qualche modo, politica (in senso partitico).E l’argomento si presta non poco ad accostamenti del genere, specie alla vigilia di un appuntamento elettorale.

Forse è il caso di specificare meglio tale aspetto. Non è che io non mi interessi di politica. Più semplicemente, in questa sede tutti gli argomenti che mi troverò ad affrontare dovranno essere trattati, esplicitamente o implicitamente, non con l’obiettivo di “sponsorizzare” o denigrare questo o quel partito e/o, più in generale, questa o quella lobby, ma nell’esclusivo interesse generale. Questo, almeno, è il mio intento. Il fatto di esserne o meno all’altezza è tutta un’altra questione. Gli obiettivi rimangono quindi quelli  a suo tempo indicati nelle pagine introduttive di questo blog (pagina denominata “PERCHE’ QUESTO BLOG” e sottopagine della pagina denominata “APPELLO PER SIENA”).

Sono poi sopravvenuti svariati piccoli impegni che, complessivamente, hanno. assorbito  altro(e non poco) del mio tempo.

Infine ci si è messo anche il caldo che certamente ha ridotto il livello di, diciamo, gradevolezza nel lavorare davanti ad un computer.

Fatto sta che, rimanda rimanda, solo oggi mi predispongo ad affrontare l’argomento evidenziato nel titolo di questo post.

Come accennato nel post del 28 dicembre 2014, “sono arcinote le prese di posizione che, da molte parti, sono state formulate riguardo ai guasti, alle inefficienze, alle degenerazioni di questa forma di intervento pubblico nell’ economia (e non solo nell’ economia)”. Da qui la decisione di andare a vedere come stanno realmente le cose, per questo specifico aspetto, nel “ristretto” ambito comunale.

i documenti di base a cui farò qui riferimento sono:

  • la relazione sull’ argomento pubblicata dalla Corte dei Conti nel giugno dell’anno ormai da tempo concluso (2014) (“Gli organismi partecipati dagli Enti Territoriali – Osservatorio sugli Organismi partecipati/controllati da Comuni, Province e Regioni e relative analisi”), per gli aspetti generali (l’Italia nel suo complesso);
  • il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, predisposta dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa in data 7 agosto 2014, sempre con riferimento all’Italia nel suo complesso;
  • la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal giorno 14 gennaio 2013 al giorno 21 febbraio 2013 presso il comune di Siena predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dipartimento della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (la cosiddetta Relazione Cimbolini), per gli aspetti specifici (Comune di Siena)

Anche se l’ultimo dei documenti sopra citati è stato reso pubblico molto prima dei due precedenti qui analizzerò prima i documenti che affrontano la questione in termini generali (la relazione della Corte dei Conti ed il documento del Commissario straordinario per la revisione), per poi passare alla situazione specifica  (Relazione Cimbolini). La “logica” sottostante, come è facile capire, è quella di “scendere” dal generale al particolare e non quella di seguire l’ordine cronologico delle pubblicazioni.

Approfondirò quindi le mie conoscenze sull’argomento raccogliendo e leggendo tutti i documenti che riterrò utili per i miei fini. In particolare intendo documentarmi adeguatamente sugli svariati interventi normativi introdotti dal legislatore, con diverse finalità, sulla materia.

Il lavoro completo mi dovrà (o, più modestamente, dovrebbe) consentire di addivenire, attraverso uno studio abbastanza approfondito dello stato dell’arte, ad una “fotografia” sufficientemente nitida del “contesto sotto osservazione” e, quindi, di esporre le mie opinioni in merito alla problematica in sé ed alle cose da fare; su questa strada mi muoverò fin tanto che lo riterrò di qualche utilità.

Nondimeno mi dovrebbe consentire anche di “testare” se e quanto si è operato per cominciare a rendere adeguatamente trasparente l’attività di questa importante Istituzione (Amministrazione Comunale).

Il fine ultimo è sempre lo stesso: contribuire, nel mio piccolo, alla costruzione di una Siena migliore.

Infine, un piccolo desiderio: sarebbe bello, in omaggio alla trasparenza ed alla democrazia diretta, che tutte le decisioni riguardanti la nascita, lo sviluppo o la soppressione di una società partecipata venissero demandate ai residenti attraverso apposito referendum o strumenti similari (non ho, al momento, le conoscenze “tecniche” per entrare nello specifico). Altrettanto gradita la situazione in cui l’Amministrazione comunale decidesse di rendere pubblici i curricula di tutti gli amministratori prescelti.