APPELLO PER SIENA: LE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE DAL COMUNE DI SIENA – 3

Questo è it terzo post sull’argomento ” società a partecipazione pubblica ” ed il secondo nonché ultimo in cui tratterò i relativi aspetti normativi. Quindi dal prossimo post (riferito, ovviamente, a questo stesso argomento)  “scenderò” ad analizzare la realtà senese o, meglio, le società partecipate/controllate dall’Amministrazione comunale di Siena. Come già detto, i “visitatori” ( e i miei quattro followers) che non intendano approfondire più di tanto la problematica possono decidere di “saltare” anche questo e “ripartire” dal  successivo (quarto post sull’ argomento).

Proseguiamo quindi nell’analisi (ancora tutt’altro che esaustiva) degli articoli del più volte citato Testo Unico.

Con l’art.12 viene stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate  sono soggetti alle stesse azioni di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, mentre  il controllo giudiziario sull’amministrazione di tali società è contemplato nell’art.13 (“ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale”).

Eventuali crisi aziendali di società a controllo pubblico sono disciplinate dall’ art.14  che, fra l’altro, detta specifiche procedure per prevenirne l’aggravamento, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

L’art.15 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza in materia di controllo e monitoraggio sull’attuazione del decreto nonché in materia di trasparenza e separazione contabile. E’ sempre con tale articolo che viene attribuito al suddetto Ministero l’obbligo di detenere un apposito albo pubblico di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti nonché di esercitare, “nei confronti di dette società, i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente.”

L’art.16 introduce disposizioni analitiche e particolarmente stringenti nel caso in cui una società in controllo pubblico sia anche titolare di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinando peraltro la disciplina nazionale in materia con quella europea.

In presenza di società a partecipazione mista (pubblico-privata) sono introdotte specifiche disposizioni, presenti nell’art. 17, dove si legge, fra l’altro, che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento. Disposizioni che riguardano i requisiti del socio privato, la durata della partecipazione privata, le modalità di designazione degli organi di vertice e il contenuto degli statuti.

La nuova normativa prevede la possibilità, sempre per le società a controllo pubblico, di quotazione nei mercato regolamentati. L’art.18 ne disciplina la procedura decisoria.

La disciplina del personale, intesa in senso lato, è regolamentata dall’art. 19 dove si apprende che, per questo specifico aspetto, si applicano le disposizioni del codice civile nonchè le le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, salvo quanto previsto dal decreto stesso. Saranno le stesse società a controllo pubblico a stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, provvedimenti che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della società. Mentre saranno le amministrazioni pubbliche socie a fissare, con propri provvedimenti, gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate. E le suddette società a controllo pubblico dovranno garantire il concreto perseguimento degli obiettivi. Viene altresi stabilito uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità del personale.

L’art.20 si occupa di tutta la problematica riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ad esclusione di quanto disposto dal successivo art.25 in materia di alienazione di tali partecipazioni). In particolare tale articolo prevede un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, anche “mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”. Piani di razionalizzazione devono comunque essere adottati nei seguenti casi:

  • partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art.4;
  • partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
  • partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate;
  • partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  • partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque  esercizi precedenti;
  • necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  • necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4

 Gli atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni “sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.” Per la mancata adozione degli atti richiesti da questo articolo viene infine introdotto uno specifico meccanismo sanzionatorio.

L’art.21 disciplina in particolare i casi di un eventuale risultato di esercizio negativo delle società partecipate per il quale le amministrazioni partecipanti devono ottemperare a ben definiti obblighi di accantonamento nonchè, in certi casi, alla riduzione dei compensi degli amministratori e finanche alla revoca dei medesimi.

Gli artt. 22 23 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di trasparenza e di regolamentazione delle controversie.

L’art.24 prevede espressamente  l’applicazione delle disposizioni del decreto tanto alle Regioni a statuto speciale quanto alle Province autonome.

L’art.25 definisce tempi e metodi per effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, in modo tale da individuare quelle che devono essere alienate.

Disposizioni transitorie in materia di personale delle società a controllo pubblico sono contenute nell’ art.26 dove si prevede, fra l’altro, che dette società attuino una ricognizione del personale in servizio con lo scopo di individuare eventuali eccedenze. Viene disposto altresì che l’elenco del personale eccedente venga trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e che sia quest’ultimo a formare e gestire l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.

Tutte le altre disposizioni transitorie sono raggruppate nell’art. 27. Qui mi limito a riportare il contenuto del primo comma: “Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016”.

Nell’ art.28 sono elencate le modifiche necessarie per coordinare il contenuto del decreto con la normativa vigente.

Le abrogazioni di disposizioni vigenti in materia di società a controllo pubblico, infine, vengono riportate nell’ art.29.

continua